Bonus 1600 euro lavoratori precari: nuova una tantum del bonus 1600 stagionali turismo, sport, spettacolo, intermittenti ecc. nel Dl Sostegni bis. Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale comprende nuove risorse economiche per i lavoratori cosiddetti precari, cioè senza lavoro stabile.
Infatti, nel Decreto-Legge 73/2021 Dl Sostegni bis il Governo ha inteso rinnovare l’aiuto finanziario in favore di tutte quelle categorie di lavoratori duramente colpiti dalla pandemia. Stiamo parlando, in particolare, dei lavoratori stagionali, a termine occasionali, intermittenti, braccianti, pescatori autonomi e collaboratori sportivi, privi di copertura di cassa integrazione. Per questi ultimi, l’Esecutivo ha stanziato più di 1 miliardo di euro.
Nello specifico, s’intende rinnovare:
- l’indennità INPS una tantum di 1.600 euro per i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10 del D.L. n. 41/2021;
- l’indennità per i lavoratori dello sport, con importo tra 540 e 1600 euro;
- nuovi bonus per i lavoratori agricoli e i pescatori autonomi, rispettivamente per 800 e 950 euro,
Quindi sulla base del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e reperibile a fondo pagina, vediamo più da vicino il sussidio di aiuto economico.
Bonus 1600 euro lavoratori precari: soggetti interessati
Per il mese di maggio 2021, il Governo ha concesso un’indennità una tantum – pari a 1.600 euro – ai lavoratori:
- già beneficiari dal “Decreto sostegni 1”;
- delle stesse categorie che hanno perso il lavoro dopo il “Decreto Sostegni 1” ovvero entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Nello specifico, si tratta di:
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. E’ necessario inoltre aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI alla data di entrata in vigore del Decreto.
Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione
Appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. Inoltre è necessario aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Intermittenti o a chiamata
Che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.
Autonomi, privi di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS
Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis non erano titolari di contratti autonomi occasionali e che non avevano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto. Per tali contratti, questi soggetti dovevano essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del Decreto, alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
Incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata
Con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, e un reddito nell’anno 2019 non superiore a 75.000 euro. Il bonus sarà erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto e con un reddito nell’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Bonus 1600 precari, come fare domanda
Per ricevere l’indennità una tantum non è necessario fare domanda. Ciò vale soltanto per coloro che avevano già beneficiato dell’indennità da 2400 euro previsto dal primo Decreto Sostegni 1. A questi ultimi, l’indennità spetta in maniera automatica.
La domanda, invece, dovrà essere presentata dai lavoratori precari che non hanno ricevuto l’ultima indennità Covid.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta del bonus, nonché le modalità di erogazione, bisogna aspettare le istruzioni della circolare INPS.
Testo definitivo Decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale
In Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 73/2021: di seguito alleghiamo il testo definitivo del Decreto Sostegni bis.
Dl Sostegni bis - DECRETO-LEGGE numero 73-2021 (360,7 KiB, 918 hits)
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