Via libera alle nuove domande per ottenere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter di 1.000 euro (Bonus 1000 euro autonomi e dipendenti). La prestazione, però, non spetta in maniera indistinta a tutti i lavoratori, ma esclusivamente in favore di una limitata schiera di lavoratori.
In particolare l’indennità spetta a:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
Si ricorda, inoltre, che la domanda dovrà essere inviata entro il termine del 31 dicembre 2020 (la scadenza originaria era posta al 15 dicembre 2020), esclusivamente da chi non ha già beneficiato in precedente dell’indennità onnicomprensiva di cui al primo Decreto Ristori. Viceversa chi ne ha già usufruito riceverà automaticamente anche questo nuovo bonus.
Vediamo di seguito i dettagli contenuti nella circolare INPS 146 del 14 dicembre 2020.
Indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter: stagionali del turismo
Al co. 2 dell’art. 9 del “Decreto Ristori-quater” è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
A tal fine, chiarisce la norma, è necessaria:
- la cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.
Inoltre è necessario che i predetti lavoratori non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020:
- titolari di trattamento pensionistico diretto;
- titolari di indennità di disoccupazione NASpI.
Tra l’altro occorre che non siano titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.
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Bonus 1000 euro autonomi e dipendenti: lavoratori dipendenti e autonomi
L’indennità di 1.000 euro spetta anche ai lavoratori:
- stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente;
- intermittenti, sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità;
- incaricati di vendite a domicilio.
A tal fine è necessario aver:
- cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.
Inoltre è necessario che i predetti lavoratori non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020:
- titolari di trattamento pensionistico diretto;
- titolari di indennità di disoccupazione NASpI.
Indennità 1000 euro autonomi e dipendenti: lavoratori a termine nel turismo
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter: lavoratori dello spettacolo
Spetta un’indennità di 1.000 euro anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Questi ultimi dovranno:
- avere almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati, dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
La medesima indennità viene erogata anche a coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter”: termini per la presentazione delle domande
Come anticipato in premessa, l’obbligo di presentare la domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva riguarda solamente chi non ha mai ricevuto alcuna indennità onnicomprensiva causa Covid-19.
Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato dal 15 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020,
Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
- PIN INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.
Circolare INPS 146 del 14 dicembre 2020
Di seguito alleghiamo il testo della circolare INPS per la sua completa lettura ed analisi.
Circolare INPS 146 del 14 dicembre 2020 (274,1 KiB, 1.409 hits)