Il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto agosto) ha disposto la proroga del divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020).
Il blocco, tuttavia, opera con tempistiche diverse perché legato a:
- Esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020;
- Esaurimento dell’esonero contributivo introdotto dal “Decreto Agosto” in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Di conseguenza, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18 settimane di Cassa ovvero, per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020.
Nella seconda ipotesi (esonero contributivo), la fine del blocco dev’essere calcolata con riferimento al doppio delle ore di integrazione salariale richieste con causale “COVID-19” per i mesi di maggio e giugno 2020. In tutti gli altri casi il termine è fissato per il 31 dicembre 2020.
Blocco licenziamenti Decreto Agosto: quali interessa
Il “Decreto Agosto” dispone il blocco fino al 31 dicembre 2020 dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e sospende le procedure eventualmente già in corso.
Inoltre, per le aziende “grandi” (quelle con più di 15 dipendenti) è disposto lo stop all’avvio di procedure di licenziamento collettivo. Sono poi sospese:
- Le procedure di licenziamento collettivo in corso;
- Le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020.
Fanno eccezione i licenziamenti intimati al personale già impegnato in appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore in base alla legge, al CCNL applicato ovvero ad una clausola del contratto di appalto.
Alle imprese è concesso di revocare nel 2020 i licenziamenti per GMO a patto che richiedano contestualmente un trattamento di integrazione salariale, decorrente dalla data di efficacia del recesso. In queste ipotesi il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza alcuno stacco temporale.
Deroghe alla disciplina
Rispetto alla disciplina “ante 18 agosto” il nuovo blocco dei licenziamenti non opera in maniera assoluta. Esistono infatti una serie di casistiche in cui all’azienda è concesso di recedere dal rapporto:
- Licenziamenti derivanti dalla cessazione definitiva dell’azienda;
- Licenziamenti conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora nel corso della procedura non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano realizzare un trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa;
- Accordo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in cui si incentiva la risoluzione del contratto, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo (cui viene comunque riconosciuta la NASPI);
- Licenziamenti intimati a seguito di fallimento dell’azienda, nei casi in cui non vi sia o cessi l’esercizio provvisorio d’impresa.
Blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto
Il governo, con la finalità di tutelare i posti di lavoro di fronte agli effetti economici preoccupanti causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto all’articolo 46 del Decreto legge n. 18/2020 (convertito poi in Legge n. 27/2020) il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo (data fine il 16 maggio 2020).
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In particolare nel periodo citato è stato disposto lo stop:
- ai recessi da parte delle aziende a mezzo licenziamento individuale per GMO,
- nonché l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Successivamente, il Decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) entrato in vigore il 19 maggio ha esteso l’efficacia del blocco fino al 17 agosto 2020, lasciando scoperte le giornate del 17 e 18 maggio in cui non era appunto vigente il divieto di licenziamento.
Con specifico riguardo ai licenziamenti collettivi lo stop ha riguardato le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91:
- Azienda in CIGS che non sia in grado di rioccupare tutti i dipendenti sospesi e non possa altresì ricorrere a misure alternative;
- Aziende che a causa di una riduzione o trasformazione dell’attività intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità site nella stessa provincia.
Inoltre, per effetto di una modifica intervenuta in sede di conversione del “Decreto Cura Italia” in Legge n. 27/2020 il blocco non ha riguardato i licenziamenti intimati al personale già impiegato in appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, contratto collettivo o clausola del contratto di appalto.
Ammortizzatori sociali per 18 settimane
L’articolo 1 del “Decreto Agosto” introduce 9 settimane di ammortizzatori sociali per il periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, da richiedere con causale “COVID-19”, cui se ne aggiungono altrettante soggette tuttavia al pagamento di un contributo addizionale pari a:
- Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante i periodi di Cassa, in caso di aziende che abbiano subito un calo del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante i periodi di Cassa, per le imprese che non hanno avuto cali di fatturato.
Il contributo non è dovuto per le aziende che hanno totalizzato una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% ovvero per chi ha iniziato l’attività d’impresa dopo il 1° gennaio 2019.
Eventuali periodi di Cassa già richiesti ricadenti anche parzialmente in periodi posteriori al 12 luglio 2020 sono imputati, se autorizzati, alle prime nove settimane.
Il nuovo esonero contributivo
Strettamente legato, come si è visto, al divieto di licenziamento è il nuovo esonero contributivo introdotto dal “Decreto Agosto”:
- per le aziende che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociali per COVID-19;
- e che abbiano usufruito degli ammortizzatori sociali per COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’agevolazione, esonera i datori di lavoro dal versamento dei contributi INPS a loro carico:
- fruibile per un massimo di 4 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020
- sono esclusi i premi INAIL
- e nel limite del doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruite a maggio e giugno 2020.
Rientrano nella platea dei beneficiari anche coloro che hanno richiesto periodi di Cassa ai sensi del “Decreto Cura Italia” collocati, anche solo parzialmente, in periodi successivi il 12 luglio 2020.