Nell’ottica di contrastare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19 il Governo Draghi ha licenziato il Decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto Decreto Sostegni contenente importanti disposizioni in materia di lavoro, contenute nel Titolo II.
Tra queste spiccano la proroga del blocco dei licenziamenti e le ulteriori settimane di cassa integrazione con causale “COVID-19”. Analizziamo le novità in dettaglio.
Blocco dei licenziamenti: le novità del decreto Sostegni
Il Decreto legge numero 41 ha prorogato al 30 giugno prossimo lo stop ai licenziamenti previsto dalla Legge di bilancio (L. n. 178/2020) sino al 31 marzo.
La misura (articolo 8 comma 9) inibisce alle aziende la possibilità di ricorrere a:
- Licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
- Procedure di licenziamento collettivo.
Sono altresì sospesi:
- I licenziamenti collettivi pendenti avviati in data successiva al 23 febbraio 2020;
- Le procedure di conciliazione obbligatoria in corso, previste per i dipendenti cui si applica la tutela ante Jobs Act.
Lo stop tuttavia non opera per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso sia stato riassunto in conseguenza di cambio di appalto da parte del nuovo appaltatore, in conseguenza di un obbligo di legge, contratto collettivo ovvero clausola del contratto di appalto.
Sono inoltre esclusi, anche se rientranti nel novero dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, i recessi intimati in conseguenza di:
- Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
- Cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione senza prosecuzione, sia pur parziale, dell’attività, nei casi in cui durante la liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività, tali da integrare un’ipotesi di trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- Accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in questa ipotesi, al ricorrere degli altri requisiti ordinari, l’interessato ha diritto all’indennità di disoccupazione NASPI);
- Fallimento dell’impresa in assenza di esercizio provvisorio.
Con riguardo all’ultima ipotesi, a fronte della cessazione parziale dell’azienda, il divieto di licenziamento si applica esclusivamente ai settori in esercizio provvisorio.
Proroga del divieto di licenziamento con CIG COVID-19
Lo stop ai licenziamenti sarà inoltre prorogato dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 (articolo 8 comma 10) per le sole aziende che faranno ricorso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 previsti dallo stesso Decreto “Sostegni”, per gli eventi di:
- Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
- Assegno ordinario erogato dal FIS;
- Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Lo stop ai licenziamenti per chi usufruirà della CIG avrà le stesse caratteristiche di quello operante sino al 30 giugno 2021, ivi compresi i casi di esclusione sopra citati.
Cassa integrazione ordinaria COVID-19: le novità del decreto Sostegni
Il Decreto legge “Sostegni” riconosce ulteriori settimane di Cassa integrazione per le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.
In particolare (articolo 8 comma 1) le aziende private, con riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021, possono presentare domanda di Cassa integrazione ordinaria per un periodo di 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
L’accesso alla Cassa non comporta il pagamento di alcun contributo addizionale.
Si ricorda che la Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha introdotto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 la possibilità di accedere alla CIGO “COVID-19” per un massimo di 12 settimane.
Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario
L’articolo 8 comma 2 riconosce ulteriori periodi di Cassa integrazione in deroga (CIGD) ed assegno ordinario erogato dal FIS a beneficio dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per cause riconducibili all’emergenza COVID-19, limitatamente ai soggetti in forza al 23 marzo 2021.
A differenza della CIGO, la Cassa in deroga e l’assegno ordinario hanno a disposizione un plafond di 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
Nonostante l’accesso ai citati ammortizzatori sia privo di costi (non è dovuto il contributo addizionale all’INPS), le aziende che accedono alla CIGD o all’assegno ordinario saranno bloccate nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sino al 31 ottobre 2021, come sopra evidenziato.
E’ opportuno precisare che la Manovra 2021 (L. n. 178/2020) ha riconosciuto 12 settimane di CIGD ed assegno ordinario dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Di conseguenza, un’azienda che ricorre ininterrottamente alla CIGD prevista dalla Legge di bilancio esaurirà le 12 settimane il 25 marzo 2021, salvo poi accedere ai periodi ex Decreto “Sostegni” dal 1° aprile 2021.
CISOA
Dopo che la Legge di bilancio ha riconosciuto, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, un massimo di 90 giorni di Cassa integrazione salariale operai agricoli con causale “COVID-19”, l’articolo 8 comma 8 ha previsto ulteriori 120 giorni dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
Ammortizzatori sociali Decreto Sostegni: modalità di pagamento
A differenza di quanto accaduto per i precedenti periodi di Cassa “COVID-19”, il D.l. “Sostegni” ha uniformato le modalità di pagamento delle ore non lavorate a carico dell’INPS.
E’ infatti possibile, con riferimento a tutti i trattamenti, scegliere tra l’anticipo in busta paga degli importi in capo all’INPS (con successivo recupero in sede di versamento dei contributi all’Istituto con modello F24) ed il pagamento diretto ai beneficiari.
La novità in parola investe le domande di Cassa integrazione in deroga, per le quali, sino al 31 marzo 2021, era possibile optare per il solo pagamento diretto da parte dell’INPS ai beneficiari; eccezion fatta per quelle riguardanti le aziende “plurilocalizzate”.
Domande di accesso
Le aziende che intendono ricorrere agli ammortizzatori previsti in Decreto Sostegni devono inviare la richiesta direttamente all’INPS; l’Istituto ha individuato le modalità di invio con il messaggio numero 1297 del 26 marzo 2021.
Il termine, a pena di decadenza, entro cui trasmettere le istanze è fissato alla fine del mese successivo quello di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In via eccezionale, in sede di prima applicazione della normativa, la scadenza coincide con il 30 aprile 2021.
Nei casi di pagamento diretto, l’invio all’INPS dei modelli “SR41” per l’erogazione delle spettanze ai beneficiari è previsto:
- entro la fine del mese successivo quello interessato dal periodo di integrazione salariale
- ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione (ricevimento della PEC).
In sede di prima applicazione, la scadenza è stabilita al trentesimo giorno successivo quello di entrata in vigore del “Sostegni”; nel caso in cui quest’ultimo risulti più favorevole dei termini ordinari.
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