Solo le aziende che applicano i CCNL leader possono fruire dei benefici contributivi? A questo interrogativo ha risposto l’INL con la Circolare n. 9 del 10 settembre 2019, che integra quanto già espresso sul tema in un precedente documento di prassi (Circolare n. 7 del 6 maggio 2019). Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a ribadire che anche i CCNL non leader, ossia non stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono correttamente fruire delle agevolazioni normative e contributive.
Ma c’è un però: a tal fine è necessario riconoscere al datore di lavoro un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. In tali casi, quindi, gli organi ispettivi non possono dar luogo a eventuali revoche di benefici fruiti dal datore di lavoro.
Contratti leader e fruizione dei benefici contributivi e normativi
Come più volte ricordato dall’INL, a decorrere dal 1° luglio 2007, “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, particolare enfasi è rivolta al “rispetto degli accordi e contratti collettivi […]”. L’utilizzo del termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dunque, al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori, essendo del tutto marginale la formale applicazione del contratto leader.
Ne deriva che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi. Quanto esplicitato vale a prescindere di quale sia il contratto collettivo applicato.
CCNL non rappresentativi: no alla revoca dei benefici
Premesso quanto sopra, l’INL afferma che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro anche se si applica un CCNL non rappresentativo. Tuttavia è necessario riconoscere ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
Tale interpretazione, chiarisce l’INL, riguarda esclusivamente l’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva. In altri termini, la possibilità di poter applicare anche un CCNL che non gode della maggiore rappresentatività, pur mantenendo i benefici, non può essere estesa ad altre circostanza come ad esempio:
- disciplinare, anche in termini derogatori, molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
- integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
- sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011;
- costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.
CCNL edilizia: rispetto del Durc
Nulla è stato innovato in merito agli obblighi di applicazione del CCNL dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile.
Infatti, l’assenza dei versamenti comporta in ogni caso una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici normativi e contributivi.
Circolare INL numero 9 del 10/09/2019
Alleghiamo infine la circolare INL in oggetto.
Circolare INL n. 9/2019 (353,6 KiB, 389 hits)
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