L’Inail ha fornito le istruzioni operative per procedere con l’autoliquidazione dei premi. Sono stati forniti, in sintesi, il calendario con le scadenze dei pagamenti e le riduzioni attualmente vigenti. Tra le indicazioni fornite dall’Inail vi sono anche i coefficienti di interesse per le rate successive alla prima.
L’Inail ha fornito le istruzioni necessarie per l’autoliquidazione dei premi per il saldo 2023 e l’acconto 2024. Attraverso un documento pubblicato lo scorso 9 gennaio 2024, sono stati definiti ufficialmente i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni.
Riepiloghiamo quindi le scadenze e le informazioni relative a questo importante adempimento.
Premi Inail: come effettuare i versamenti
Nel documento, inoltre, sono state riepilogate le scadenze a cui i contribuenti devono fare riferimento per procedere con il versamento dei premi Inail.
Entro il 16 febbraio 2024:
- deve essere effettuato il versamento del premio di autoliquidazione in un’unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale;
- devono essere versati i contributi associativi in un’unica soluzione;
- devono essere comunicate le presunte riduzioni di retribuzione del 2024.
Entro il 29 febbraio 2024:
- scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni che sono state corrisposte effettivamente nel corso del 2023.
Al momento risultano essere già operativi i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024, che sono raggiungibili direttamente dal sito dell’Inail. Sempre sul portale istituzionale i contribuenti trovano i manuali aggiornati con le istruzioni per effettuare le varie operazioni.
Le istruzioni sulle procedure
È bene ricordare che i datori di lavoro titolari di PAT – ossia di posizioni assicurative territoriali – hanno l’obbligo di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni utilizzando esclusivamente i servizi telematici Al.PI. online. Questo sistema provvede a calcolare il premio che deve essere versato ed effettua l’invio telematico delle dichiarazioni salariali. Nel Modello F24 è necessario indicare il seguente premio di autoliquidazione 2023/2024: 902024.
I datori del settore marittimo, che risultino essere titolari di PAN – ossia di posizioni assicurative navigazione – hanno l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni utilizzando esclusivamente il servizio online: Invio retribuzioni e calcolo del premio.
Per espletare entrambe le operazioni che abbiamo appena elencato è possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.
Alcune indicazioni riguardano esclusivamente le imprese armatrici, che, utilizzando la specifica documentazione, devono allegare anche la seguente documentazione:
- per quanto riguarda il certificato Ruolo Unico, deve essere fornita la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- discorso diverso per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, per i quali è necessario inviare l’elenco completo dei nominativi del personale assicurato.
Autoliquidazione Inail e retribuzioni 2024
Nel caso in cui i datori di lavoro dovessero ritenere che, nel corso del 2024, le retribuzioni erogate possano avere un importo inferiore rispetto a quelle del 2023 – perché ad esempio è prevista una riduzione dell’orario lavorativo o una cessazione del rapporto di lavoro – entro il 16 febbraio devono inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Questa operazione deve essere effettuata attraverso il servizio: Riduzione Presunto.
Pagamento rateale dei premi Inail o in unica soluzione
Sono stati, inoltre, ufficializzati, i coefficienti di interesse nel caso in cui si dovesse decidere di pagare ratealmente il premio di autoliquidazione. Ricordiamo che il versamento in un’unica rata deve essere effettuato entro e non oltre il 16 febbraio 2024.
Questa stessa scadenza vale anche per la prima rata: complessivamente il versamento può essere diviso in quattro diverse rate, che devono essere pari al 25% del premio annuale. Le scadenze sono le seguenti:
- prima rata: 16 febbraio;
- seconda rata: 16 maggio;
- terza rata: 16 agosto, ma differita al 20 agosto;
- quarta rata: 16 novembre.
Nel caso in cui la scadenza dovesse avvenire di sabato o in un giorno festivo è possibile effettuare il pagamento il primo giorno lavorativo successivo. Sulle rate successive alle prime deve essere applicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023, che è stato determinato dal MEF al 3,76%. Tenendo conto degli eventuali differimenti dovuti alle giornate festive i coefficienti da applicare alle singole rate sono i seguenti:
- prima rata da saldare il 16 febbraio: coefficiente interessi 0%;
- seconda rata da saldare il 16 maggio: coefficiente interessi 0,00927123%;
- terza rata da saldare il 20 agosto: coefficiente interessi 0,01874849%;
- quarta rata da saldare il 18 novembre: coefficiente interessi 0,02822575%.
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