Con determina presidenziale numero 330 dello scorso 5 novembre l’Inail ha nuovamente modificato i termini di invio delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all’art. 28, comma 4, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.
Come ricorderete lo scorso anno sia i termini di presentazione dell’autoliquidazione INAIL, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione furono rinviati al 16 maggio 2014.
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Il differimento dei termini dello scorso anno si resero necessari per poter permettere all’Inail di effettuare il ricalcolo delle aliquote a seguito degli sgravi istituiti dal Ministero del Lavoro.
Con questa determina quindi l’INAIL fissa al 28 febbraio, o 29 per gli anni bisestili, la scadenza per l’invio telematico delle retribuzioni, anticipando la scadenza normale fissata in precedenza al 16 marzo. Rimangono invece invariati i termini per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento in unica soluzione oppure 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per i pagamenti rateali del premio.
Rimangono inoltre invariate le date stabilite:
- per l’autoliquidazione delle nuove aziende;
- il termine per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
- i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile;
- il termine del 30 aprile per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- il termine del 16 febbraio per l’invio della denuncia di riduzione delle retribuzioni e l’invio dell’OT20 per la richiesta di riduzione del premio L. 147/2013.
La presente determinazione, prosegue l’Inail, sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 38/2000, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
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