Entro il 16 febbraio 2015, i datori di lavoro iscritti all’INAIL, ovvero soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, direttamente o tramite gli intermediari abilitati devono:
- calcolare la rata, ovvero il premio anticipato per l’anno in corso, le retribuzioni presunte in questo caso sono calcolate in base alle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
- il datore di lavoro potrebbe prevedere una riduzione del presunto, con riduzione della rata, che andrà denunciata all’INAIL entro il termine del 16 febbraio 2015,
- oppure un aumento del presunto, con aumento della rata, che potrà essere sempre denunciato durante l’anno;
- calcolare il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione con delega F24, in un’unica soluzione il 16 febbraio, o con pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione; il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, le rate cadranno il 16 febbraio, il 18 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre 2015.
Termine per la presentazione all’INAIL delle denunce retributive annuali
Con determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 ha fissato al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all’INAIL delle denunce retributive annuali.
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A partire dal 2015 entro la fine di febbraio il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2014 è fissato per la data 2 marzo 2015 (il 28 febbraio è sabato e il 1° marzo è domenica).
In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC.
In caso di nuova impresa invece il calcolo avviene d’ufficio in fase d’iscrizione all’INAIL, lo stesso importo delle retribuzioni dovrà poi essere dichiarato l’anno successivo in fase di autoliquidazione.