Con determina del Presidente n. 67 del 11 marzo 2014 l’INAIL comunica la percentuale di riduzione effettiva del premio e dei contributi dovuti in base all’Autoliquidazione INAIL 2014 e le modalità applicative.
La riduzione percentuale prevista dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle tipologie di premi e contributi espressamente indicati nell’art. 1 comma 128 della succitata L. 147/2013.
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Misura della riduzione
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014 è pari al 14,17 %.
Modalità operative per l’applicazione della riduzione
La riduzione si applica in uguale misura a tutti i premi e contributi di competenza dell’Istituto, come indicati sopra.
La riduzione va applicata al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalla normativa vigente.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.
In allegato la Determina n. 67 del 11 marzo 2014 su Autoliquidazione INAIL 2014
INAIL: determina del Presidente n. 67 dell' 11 marzo 2014 (411,6 KiB, 2.904 hits)