Siamo nel vivo dell’autoliquidazione INAIL 2020 per il periodo 2019 – 2020. Si tratta del primo appuntamento dopo la revisione delle tariffe, che ha comportato una riduzione generale, attorno al 30%, dei premi assicurativi. Rispetto allo scorso anno, si ristabiliscono le ordinarie scadenze di febbraio, maggio, agosto e novembre.
In particolare:
- entro il 17 febbraio 2020 (il 16 cade di domenica), bisogna versare il premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata qualora si ci intende avvalere del pagamento rateale;
- entro il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio cade di sabato), occorre presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 e la previsione per il 2020.
Non bisogna dimenticarsi, inoltre, che i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.
Autoliquidazione INAIL 2020: denuncia delle retribuzioni 2019 – 2020
Quanto alle modalità di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, i datori di lavoro titolari di PAT possono avvalersi dei consueti servizi telematici:
- “ALPI online”, che serve per calcolare anche il premio dovuto;
- “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Le istruzioni operative sono state fornite dall’INAIL con un documento pubblicato il 13 gennaio 2019 sul proprio sito. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è “902020”.
Autoliquidazione INAIL 2019 – 2020: quando pagare
Come appena affermato, i premi assicurativi devono essere pagati entro il 17 febbraio 2020. Tuttavia è sempre possibile avvalersi del pagamento a rate, ossia in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. La volontà di avvalersi del pagamento a rate deve essere espresso con i servizi telematici in occasione della presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente, risultato pari allo 0,93%.
Oltre alla data del 17 febbraio 2020, che deve essere rispettata sia in caso di pagamento in unica soluzione che per il pagamento rateale, le altre date da rispettare sono:
- 18 maggio 2020: seconda rata;
- 20 agosto 2020: terza rata;
- 16 novembre 2020: quarta rata;
Riduzione del presunto
È sempre possible, anche per quest’anno, calcolare il premio INAIL su una retribuzione inferiore rispetto a quella dichiarata nel 2019. In pratica, laddove il datori di lavoro presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019, devono inviare all’Inail, entro il 17 febbraio 2020:
- comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”;
- le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.
Tale importo costituisce quindi la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2019.
Riduzioni del premio assicurativo
Anche per quest’anno, seppur in misura minore, sono presenti determinati incentivi per ridurre il premio dovuto all’INAIL. Di seguito, si riporta l’elenco delle riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- riduzione per le imprese artigiane (PAT);
- riduzione per Campione d’Italia (PAT);
- sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- incentivi per assunzioni in base all’art. 4, co. da 8 a 1 della L. n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).
Con particolare riferimento, all’incentivo che si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti le quali assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, la riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti.
L’agevolazione, valevole sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020, si applica:
- fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo;
- per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Autoliquidazione 2020 INAIL: istruzioni operative
Alleghiamo infine le istruzioni operative rilasciate dall’INAIL per l’Autoliquidazione 2019-2020.
Autoliquidazione 2019-2020 Istruzioni (312,8 KiB, 9.001 hits)
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