La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61% con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 settembre 2015, che ha approvato la determina Inail n. 283 del 27 luglio 2015.
La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata introdotta dalla Legge 147/2013 e varia annualmente su disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
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I destinatari della riduzione sono individuati in maniera differente a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
Riduzione dei premi INAIL 2016 e criteri di applicazione
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016, come detto sopra, è stata fissata nella misura pari
al 16,61%, i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Per l’anno 2016 rientrano in questa fascia le lavorazioni con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014. La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Lavorazioni iniziate da oltre un biennio
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, ovvero con data inizio precedente al 3 gennaio 2014, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014.
Circolare INAIL n. 87 del 17 dicembre 2015 (73,8 KiB, 998 hits)