Come di consueto, anche per il 2024 Inps provvederà nei tempi previsti alle operazioni di conguaglio IRPEF che derivano dalla dichiarazione dei redditi. Infatti, con messaggio 2640 del 17 luglio scorso, l’istituto di previdenza ha ricordato che – in veste di sostituto d’imposta – proseguirà a garantire le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti, i quali abbiano indicato lo stesso istituto nel modello 730 per la dichiarazione e, di conseguenza, si occuperà di svolgere nei tempi previsti le operazioni di conguaglio scaturenti dal risultato contabile di tali dichiarazioni.
I contribuenti che hanno l’Inps come sostituto d’imposta devono rispettare le istruzioni, per la gestione di rimborsi e conguagli del modello 730/2024. Vediamo insieme i principali aspetti dell’appena menzionato messaggio.
Quando l’INPS è sostituto d’imposta?
Inps potrà prestare assistenza fiscale esclusivamente quando nell’anno di presentazione del modello 730, vi sia un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Tale rapporto non ricorre – precisa l’istituto:
- nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere, o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare);
- nelle circostanze in cui la prestazione erogata sia cessata in data anteriore al primo aprile 2024.
I modelli 730/4 vengono trasmessi dall’Amministrazione finanziaria all’istituto e indicheranno i conguagli scaturenti dall’abbinamento della dichiarazione 730, che i sostituti d’imposta compiranno sulle prestazioni versate al dichiarante – come ad es. le retribuzioni dei lavoratori subordinati o le pensioni.
Nel messaggio n. 2640 sono individuate due diverse situazioni:
- Inps gestirà le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno, il dichiarante è destinatario di una prestazione imponibile ai fini Irpef (ad es. NASpI o pensione di vecchiaia);
- nel caso invece il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, invece, Inps sarà obbligata a respingere tali risultanze con un formale diniego.
Inoltre, non vi sarà assistenza fiscale di Inps ai titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei decreti Aiuti, oppure nell’ipotesi nella quale – nel corrente anno – non sia stata versata alcuna prestazione, anche laddove sia stata emessa una Certificazione Unica – CU per redditi corrisposti nel periodo d’imposta anteriore.
Incapienza e codici di diniego
Il messaggio Inps n. 2640, in tema di assistenza fiscale 2024 e servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4, prosegue chiarendo che – per i casi di incapienza – laddove sia impossibile per l’istituto compiere o completare i conguagli 730 a debito (a causa ad es. della cessazione della prestazione o in ipotesi di prestazione diventata esente) varranno i seguenti codici:
- codice CP, conguaglio non possibile parziale;
- codice CT, conguaglio non possibile totale.
Inoltre, dallo scorso anno, per il modello 730 è previsto un ulteriore codice diniego, ossia il codice ES – diniego per soggetti residenti all’estero. Per questi ultimi, essendo impedito l’uso del citato modello 730 ai fini dichiarativi, sarà invece obbligatorio trasmettere al Fisco il solo modello “Redditi Persone Fisiche”.
Servizio web ‘Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino’
Come detto, per i contribuenti che lo hanno indicato nel modello 730/2024, dal momento che percepiscono prestazioni imponibili versate dall’istituto, quest’ultimo è tenuto a svolgere il ruolo di sostituto d’imposta. Da sottolineare che i risultati delle dichiarazioni possono essere controllati nell’area riservata del portale istituzionale, accedendo all’apposito servizio tramite le consuete credenziali Spid, Cie o Cns.
Queste le parole contenute nel messaggio:
Ai fini dell’assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie 3.0 o Cns), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Con questo servizio gli interessati possono altresì consultare i seguenti dati:
- effettiva ricezione da parte di Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Amministrazione finanziaria, con l’informazione dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni incassate, qualora Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con consequenziale comunicazione da parte di Inps alle Entrate, laddove non vi sia il rapporto di sostituzione d’imposta;
- ammontare delle trattenute e/o dei rimborsi di cui alla risultanza contabile, compiuti ogni mese sulle prestazioni versate dall’istituto.
Per un preciso riscontro tra quanto descritto nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno compiuti da Inps sulla prestazione in pagamento, nel messaggio si chiarisce inoltre che:
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
e che tale dato:
- se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”;
- se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre a funzioni differenti da quella di consultazione – come ad es. la richiesta ad Inps di effettuare il diniego della gestione della dichiarazione, in ipotesi in cui il dichiarante abbia per sbaglio indicato l’istituto quale sostituto d’imposta che deve fare i conguagli – nel messaggio n. 2640 si precisa che anche con l’app “Inps mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione – e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.
Gestione delle risultanze contabili
Nel messaggio si ricorda che l’istituto dal 2020 riceve le risultanze contabili dei modelli 730/4 tramite un unico canale, proveniente dalle Entrate, e provvede poi a comunicare soltanto a quest’ultima le posizioni sulle quali non è obbligato a compiere i conguagli (cd. “diniego”).
Ebbene, nelle ipotesi nelle quali Inps – dopo l’avvio dell’assistenza fiscale – sia nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4:
invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto
Per quanto riguarda l’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto Irpef, il cui addebito è disposto per il prossimo novembre, esso potrà subire un differimento a causa delle tempistiche con le quali è effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.
Inoltre:
Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.
Concludendo, ricordiamo che sul sito web ufficiale di Inps, nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è liberamente consultabile il “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno in corso, a cui si rinvia per le istruzioni di dettaglio. Lo stesso manuale è altresì disponibile anche sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
Rimborsi Irpef 730/2024 da INPS: quando arriva?
Il pagamento della pensione di agosto potrebbe riservare un importo più consistente. Infatti sin dall’inizio del prossimo mese l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, comincerà ad erogare i rimborsi relativi alla dichiarazione dei redditi 730/2024.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email