Come avviene la riammissione in servizio in caso di assenza dal lavoro per covid-19? Ovvero come si deve procedere per far rientrare a lavoro il lavoratore rimasto a casa per malattia a causa del Covid? Cosa deve fare il lavoratore? E quali sono gli adempimenti da porre in essere nei confronti del datore di lavoro? Non è possibile dare una risposta univoca in quanto cambia a seconda delle casistiche. Infatti, occorre distinguere tra lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero; sintomatici; asintomatici; a lungo termine; con contatto stretto asintomatico.
Le varie fattispecie sono specificate dal Ministero della Salute, con la recente Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021. Il documento di prassi è aggiornato alla luce della normativa vigente a livello nazionale. E’ aggiornato anche alla luce del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021.
Assenza dal lavoro per Covid-19: lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, effettua la visita medica. Tale visita deve avvenire previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ciò al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi.
A tal fine è necessario essere accompagnati da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Asintomatici
I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività. Al termine di tale periodo è necessario eseguire un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Ai fini del reintegro, il lavoratore invia anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratori positivi a lungo termine
I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Tuttavia, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Il compito del lavoratore sarà quello di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Lavoratore a contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo ha il compito di informare il proprio medico curante; questi quindi rilascia certificazione medica di malattia.
Per la riammissione in servizio, il lavoratore deve
- fare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
- e poi si sottopone all’esecuzione del tampone.
- attende il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico che viene trasmesso
- dal Dipartimento di Sanità Pubblica
- o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore.
- quest’ultimo ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Ministero della Salute Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.
Ministero della Salute Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 (247,4 KiB, 291 hits)