La normativa italiana attribuisce all’Inps il compito di sostenere economicamente i lavoratori al verificarsi di eventi che comportano il venir meno della retribuzione erogata dal datore di lavoro, a causa del mancato svolgimento della prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale dedotta in contratto.
Rientrano tra le ipotesi citate, ad esempio, le assenze del dipendente per malattia, maternità, paternità, congedi parentali e permessi per l’assistenza di familiari disabili, per le quali l’Inps riconosce (di norma anticipata in busta paga dall’azienda) un’apposita indennità economica.
L’Istituto garantisce inoltre, previa domanda degli interessati, una serie di sussidi per le ipotesi perdita involontaria del posto di lavoro. Rientrano in questo gruppo, tra le altre, le prestazioni NASpI e DIS-COLL riconosciute rispettivamente, in presenza di determinati requisiti legati alla carriera lavorativa della persona, ai lavoratori dipendenti (la NASpI) e agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, come i co.co.co. (è il caso della DIS-COLL).
Di fronte ai sussidi di disoccupazione è lecito chiedersi se per gli stessi spettano comunque l’Assegno Unico Universale (AUU) e il trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”) di 100 euro al mese. Analizziamo la questione in dettaglio.
Assegno Unico e NASpI
Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 ha introdotto l’Assegno Unico, a decorrere dal 1° marzo 2022, quale misura di sostegno economico ai nuclei familiari con figli a carico in sostituzione, fra gli altri, degli assegni al nucleo familiare (conosciuti anche come assegni familiari).
La prestazione, erogata nel periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, spetta:
- Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza;
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età (al ricorrere di determinate condizioni soggettive del figlio stesso);
- Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Trattandosi di una misura universalistica, il sussidio spetta a quanti esercitano la responsabilità genitoriale:
- Anche in assenza di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- A prescindere dalla loro condizione lavorativa.
Questo significa che possono legittimamente presentare domanda di AUU anche coloro che percepiscono i sussidi di disoccupazione, come NASpI, DIS-COLL e via dicendo. A tal proposito ricordiamo che anche i vecchi assegni familiari spettavano a chi percepiva la disoccupazione.
Da notare che l’Assegno Unico spetta secondo una somma – base, parametrata all’ISEE del nucleo familiare, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni, riconosciute in funzione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo stesso.
Delle maggiorazioni previste dalla normativa, tutte sono, ricorrendone i requisiti, potenzialmente spettanti a quanti ricevono l’indennità di disoccupazione (nel senso che tali prestazioni non sono ostative alle maggiorazioni stesse).
Un dubbio potrebbe invece sorgere con riguardo alla somma aggiuntiva spettante in presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro. Sul punto, tuttavia, si segnalano i chiarimenti dell’Inps.
Maggiorazione AUU per genitori lavoratori e NASpI: i chiarimenti Inps
L’articolo 4, comma 8, del Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione “per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili”.
Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di “ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.
Come chiarito dall’Inps con la Circolare numero 23/2022, ai fini della maggiorazione in parola rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda “e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno”.
Con riguardo ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente il Messaggio dell’Istituto del 20 aprile 2022 numero 1714 ha precisato che rilevano altresì “gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda”.
Con riguardo all’anno corrente gli importi aggiornati della maggiorazione in parola, come risultano dalla tabella di cui all’Allegato numero 1 al Messaggio Inps dell’8 febbraio 2024 numero 572 sono pari a 34,10 euro in corrispondenza di un Isee fino a 17.090,61 euro.
La somma in parola si riduce in proporzione ai livelli Isee (anch’essi oggetto di aggiornamento) sino a ridursi ad euro 0,10 per quanti hanno un Indicatore da 45.347,10 a 45.461,02 euro.
Da ultimo, per quanti hanno un ISEE pari o superiore a 45.461,03 euro non spetta alcuna maggiorazione.
Trattamento integrativo nell’indennità di disoccupazione NASpI
La normativa fiscale, nello specifico il Decreto – legge numero 3/2020, riconosce un trattamento integrativo pari a 1.200,00 euro netti (100 euro medi mensili) a beneficio di quanti hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 15 mila euro, a patto che l’Irpef lorda, determinata:
- Sui redditi da lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione delle somme indicate al comma 2, lettera a);
- Sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), l);
sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Al contrario, per coloro che hanno redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro, il bonus spetta a patto che la somma:
- Delle detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
- Delle rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito;
sia di ammontare superiore all’imposta lorda (quest’ultima determinata in ragione del reddito complessivo del contribuente).
In quest’ultima ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200,00 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni citate e l’imposta lorda.
Rinuncia trattamento integrativo NASpI
Allo stesso modo dei lavoratori dipendenti e assimilati, anche i percettori della NASpI possono rinunciare al pagamento del bonus 100 euro da parte dell’INPS.
La rinuncia può essere presentata usando l’apposito servizio on line messo a disposizione dall’Istituto e raggiungibile da questo link.
Si può accedere al servizio di rinuncia trattamento integrativo previa autenticazione tramite:
- SPID (sistema d’identità digitale)
- CIE (Carta di identità elettronica)
Trattamento integrativo NASpI: i chiarimenti Inps
L’Inps ha avuto modo di chiarire con la Circolare del 21 agosto 2020 numero 96 che le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione del trattamento integrativo “in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR”.
Per le somme in parola è l’Inps a riconoscere in via automatica il trattamento integrativo, esclusivamente per le “prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d’imposta”.
Al contrario, nei casi in cui il trattamento “sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.) sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento”.
Quali sono le prestazioni per le quali spetta il trattamento integrativo
Le indennità di disoccupazione rientrano tra le ipotesi di prestazioni a sostegno del reddito per le quali spetta il trattamento integrativo, come chiarito dalla stessa Circolare Inps numero 96/2020.
L’elenco in parola comprende infatti:
- Indennità di disoccupazione NASpI;
- DIS-COLL;
- la disoccupazione agricola;
- gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da taluni Fondi di Solidarietà.
Come viene riconosciuto il bonus Renzi sulla disoccupazione NASpI?
L’Inps anticipa nel corso del periodo d’imposta il trattamento integrativo sulla base del reddito complessivo previsionale per l’intera annualità.
Tuttavia, in sede di conguaglio di fine anno l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto alla verifica dell’effettiva spettanza del credito e, qualora lo stesso non spetti in tutto o in parte, provvedere a recuperare le somme anticipate nel corso dell’anno.
Da ultimo è bene precisare che il contribuente ha comunque la facoltà di rinunciare all’erogazione del trattamento integrativo, comunicando tale scelta all’Istituto attraverso le apposite piattaforme telematiche presenti sul portale “inps.it”.