Istituito dal Decreto legislativo 230/2021 l’Assegno unico e universale (Auu) è una prestazione Inps che risponde all’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico. Per questo motivo, a partire dalla sua introduzione il 1° marzo 2022, l’Auu ha decretato la scomparsa di una serie di misure come le detrazioni fiscali per figli a carico e gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF). Agli aventi diritto spetta una somma-base, parametrata all’Isee, cui si sommano una serie di maggiorazioni in base al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.
La prestazione non è sfuggita alle modifiche ad opera della recente Manovra di bilancio 2023 che ha introdotto una serie di aumenti proprio a partire dall’anno corrente. Si segnala inoltre, dal 1° marzo prossimo, la possibilità di ottenere l’Auu d’ufficio, senza necessità di presentare alcuna domanda per quanti già beneficiano della misura. La novità si inserisce nel filone delle riforme per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), al fine di semplificare l’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini in possesso dei requisiti di legge.
Fatta questa utile premessa, analizziamo l’Assegno unico in dettaglio.
Cos’è l’assegno unico e universale
L’Assegno unico e universale è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps direttamente al beneficiario, attribuita previa domanda dello stesso, secondo un importo mensile, nel periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Il calcolo dell’Assegno avviene in considerazione della condizione economica del nucleo familiare, ricavata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).
La misura, data la sua natura universalistica, spetta anche, seppur in un importo ridotto, in assenza di Isee, sulla base dei dati auto – dichiarati dal richiedente nel modello di domanda.
Il diritto all’Assegno e il calcolo dello stesso derivano dalla presenza nel nucleo familiare di uno o più figli minorenni a carico (per i nuovi nati la prestazione decorre dal settimo mese di gravidanza), figli maggiorenni a carico fino al compimento dei ventuno anni di età, figli disabili a carico (senza limiti di età) e, se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992.
A chi spetta?
L’Assegno unico spetta a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.
La prestazione è dovuta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico, sino al compimento del ventunesimo anno di età.
Da precisare che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Il diritto all’Assegno è garantito per i figli maggiorenni in presenza di una delle quattro condizioni di seguito descritte, sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. In particolare, si richiede la frequenza o l’iscrizione:
- Alla scuola (pubblica o privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- A un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale) cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di tre o quattro anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico);
- A percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
- A Istituti Tecnici Superiori (ITS) di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF;
- A un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
Il beneficio spetta altresì ai titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio.
Ulteriori requisiti
Il richiedente l’Assegno unico, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente possedere una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- Essere cittadini italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Residente e domiciliato in Italia;
- Sia residente o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per l’Assegno unico è necessario l’Isee?
L’Assegno unico viene attribuito sulla base dell’Isee del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Tuttavia, trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta anche in assenza di Isee.
In quest’ultima ipotesi, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda, con l’attribuzione degli importi minimi previsti dalla normativa.
In presenza di:
- Figli minorenni, si terrà conto dell’Isee minorenni e dell’Isee minorenni corrente;
- Figli maggiorenni, si assumerà l’Isee ordinario o l’Isee ordinario corrente.
Come si calcola la rata mensile?
L’importo mensile spettante a titolo di Assegno unico è determinato considerando l’Isee presente al momento della richiesta.
L’importo erogato è fisso per tutte le rate, eccezion fatta per il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Nello specifico, con riguardo:
- Alle domande che saranno presentate entro il 30 giugno è prevista una decorrenza dal mese di marzo, pertanto, in sede di conguaglio si terrà conto dell’Isee valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento;
- Alle domande presentate dal 1° luglio, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, di conseguenza si considera l’Isee presente al momento della domanda (l’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’Isee).
Qual è l’importo minimo dell’assegno unico (somma – base)
L’Assegno unico è composto da una somma – base, parametrata in funzione dell’Isee del nucleo familiare. La recente Manovra 2023 è intervenuta (articolo 1, comma 357) ritoccando gli importi spettanti a decorrere dal 1° gennaio scorso.
Quanto spetta per i figli minorenni
Per ogni figlio minorenne (e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età) è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Il valore si riduce poi gradualmente per effetto della tabella 1 allegata alla Circolare Inps numero 23 del 9 febbraio 2022, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro a fronte di un Isee pari o superiore a 40 mila euro.
A seguito delle disposizioni della Legge 29 dicembre 2022 numero 197, articolo 1, comma 357, dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi appena citati sono incrementati del 50%. Tale incremento è riconosciuto altresì per i nuclei con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, in presenza di livelli Isee fino a 40 mila euro.
Quanto spetta per i figli maggiorenni
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è garantito un importo pari a 85 euro mensili, in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Come per i minorenni l’importo si riduce gradualmente secondo quanto indicato nella citata tabella 1, fino a raggiungere i 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40 mila euro.
Quali sono le maggiorazioni
La normativa riconosce, oltre alla somma – base, una serie di maggiorazioni, dovute a:
- Figli successivi al secondo;
- Figli con disabilità;
- Madri di età inferiore a 21 anni;
- Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- Maggiorazione forfettaria per i nuclei con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo (dal 1° gennaio 2023 l’ultima Legge di bilancio ha decretato l’aumento della maggiorazione in misura pari al 50%);
- Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25 mila euro, per le annualità 2022, 2023 e 2024.
Da notare che gli importi dell’Assegno unico e le relative soglie Isee sono soggette ad adeguamento annuale, in base alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Da quando decorre l’Assegno unico?
Per le domande di prestazione trasmesse entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Al contrario, per le istanze inoltrate dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione ha come decorrenza il mese successivo quello della domanda stessa.
Come viene liquidata la prestazione?
L’Assegno unico fa parte delle prestazioni corrisposte direttamente dall’Inps al beneficiario.
Tra i metodi di pagamento possibili figurano:
- Accredito su uno strumento di riscossione dotato di Iban, come conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito (dotata di Iban), libretto di risparmio (anch’esso dotato di codice Iban);
- Consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- Accredito sulla Carta RdC per i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Come ottenere l’Assegno unico?
La domanda di Assegno unico è presentata attraverso i seguenti canali:
- Portale online “inps.it”, muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns;
- Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Una particolarità riguarda i figli maggiorenni, i quali possono presentare la domanda di Auu in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente nelle ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, chiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno spettante.
Erogazione automatica dal 2023
A partire dal 1° marzo 2023 l’Inps continuerà ad erogare d’ufficio l’Assegno unico universale in favore di coloro che, nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato domanda per ottenere la prestazione in parola e la stessa non sia stata respinta, revocata, decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.
A comunicarlo lo stesso Istituto con la Circolare del 15 dicembre 2022 numero 132.
Leggi anche: Assegno unico automatico dal 2023: come funziona la novità? Le istruzioni dell’INPS
La novità, figlia di un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che intende semplificare l’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini in possesso dei requisiti di legge, permetterà all’Inps di erogare la prestazione d’ufficio ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Auu (“Accolta”) in corso a tale data, in uno stato quindi diverso da:
- “Decaduta”;
- “Revocata”;
- “Rinunciata”;
- “Respinta”.
Al contrario, per le domande in stato di:
- “In istruttoria”;
- “In evidenza alla sede”;
- “In evidenza al cittadino”;
- “Sospesa”;
l’erogazione in continuità rispetto al periodo precedente “inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo”. Da notare che l’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023, avvalendosi delle informazioni provenienti dalle banche dati dell’Inps.
Variazioni
Pur in assenza dell’obbligo di presentare una nuova domanda di Assegno unico (per i soggetti interessati), nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda, si dovessero verificare delle variazioni, è onere dei richiedenti “intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute” (Circolare numero 132).
In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure Inps, l’Auu verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.
Nuovi beneficiari
Quanti non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico ovvero hanno presentato domanda fino al 28 febbraio 2023 ma la stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine di poter percepire la prestazione per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023 sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova istanza, attraverso i consueti canali.
L’importanza dell’Isee
In tutte le ipotesi di erogazione dell’Assegno unico, tanto d’ufficio quanto a seguito di nuova domanda, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno 2023 “per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023” e di quanto previsto in tema di maggiorazioni.
Quali misure ha abrogato l’Assegno unico?
Come anticipato sopra, l’obiettivo dell’Assegno unico di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli, ha portato alla scomparsa di una serie di prestazioni esistenti come:
- Dal 1° gennaio 2022, il premio alla nascita o per l’adozione / affidamento del minore, il Fondo di sostegno alla natalità ed il cosiddetto “Bonus bebè”;
- Dal 1° marzo 2022, l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) limitatamente ai nuclei con figli ed orfanili, le detrazioni fiscali per i figli a carico di età inferiore a ventuno anni.