L’attuale Governo ha più volte indicato l’intenzione di voler razionalizzare l’insieme di misure a sostegno del reddito, a cominciare dal tanto discusso RdC, ma anche ribadito più volte la volontà di potenziare quello strumento lanciato lo scorso anno, che prende il nome di assegno unico e universale.
In queste pagine ne abbiamo parlato spesso visto il suo oggettivo rilievo: si tratta di una misura di sostegno economico per le famiglie con almeno un figlio o figlia a carico, da intendersi altresì come contributo a favore della natalità e della genitorialità. Esso è attribuito a cominciare dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.
L’entità dell’assegno unico cambia sulla scorta dell’ISEE della famiglia e dell’età dei figli a carico, ma ora sappiamo che la maggiorazione del contributo riguarderà anche quei nuclei familiari in cui uno dei genitori venga a mancare, rendendo vedovo il genitore superstite. Lo ha specificato infatti un recente messaggio dell’istituto di previdenza, che ha avuto pubblicazione lo scorso 17 febbraio.
Aggiornamento: con la circolare n. 76 del 10 gosto 2023, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fruizione della maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori nella particolare ipotesi di nuclei vedovili.
Vediamo più da vicino.
Assegno unico per il genitore vedovo: sì alla maggiorazione
Il messaggio Inps di riferimento è il n. 724/2023, il quale reca precisazioni sull’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, in ipotesi di persone divenute vedovi nel periodo di fruizione della misura. Con il citato documento, relativamente all’assegno unico e universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono così date nuove indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione di cui allo stesso decreto. Ci riferiamo a quello che viene chiamato bonus per il secondo percettore di reddito.
L’istituto precisa che per le famiglie con due genitori lavoratori vale una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio, nella finalità di favorire il lavoro femminile. L’ammontare è assegnato in misura piena per un ISEE uguale o al di sotto dei 15mila euro. Per livelli di ISEE maggiori, il bonus cala via via e, nelle ipotesi di ISEE superiori a 40.000 euro, la maggiorazione assegno unico non spetta. In linea generale, indica l’istituto, la maggiorazione non può essere domandata nel caso in cui la richiesta sia fatta per un nucleo formato da un solo genitore, anche se lavoratore.
Proprio così: siccome il bonus vale ad incentivo del lavoro, la maggiorazione per i genitori tutte e due lavoratori non può essere domandata – nel caso in cui la domanda sia fatta per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore. Su questo l’Inps si era già pronunciato in passato, ma ora arrivano utili chiarimenti nel nuovo messaggio n. 724 del 2023, il quale indica che, per i nuclei vedovili, le cose stanno diversamente.
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Maggior tutela per i nuclei vedovili
Nel messaggio citato, si specifica che – tenuto conto della oggettiva maggiore fragilità dei nuclei vedovili – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito:
- ai nuclei vedovili per la morte del genitore lavoratore che sia avuta nell’anno di competenza nel quale è riconosciuta la prestazione;
- e allo scopo di beneficiare della maggiorazione in oggetto, non sussiste alcun adempimento ulteriore per gli utenti interessati.
In buona sostanza ciò significa che per ottenere il bonus non serve fare domanda o un qualsiasi adempimento, e che la maggiorazione dell’assegno unico per i figli a carico non attiene esclusivamente ai nuclei familiari in cui tutti e due i genitori lavorano, ma anche a quei nuclei in cui uno dei due viene a mancare, per un anno dalla morte.
Nel testo del messaggio n. 724 Inps precisa altresì che per le domande di assegno unico presentate a partire dal primo gennaio 2022, la maggiorazione in oggetto sarà fatta valere fino a questo mese e terminerà di essere versata a decorrere dalla rata di assegno – se spettante – per la mensilità relativa al prossimo marzo.
Inoltre detta linea varrà anche per le future annualità dell’assegno e, pertanto, la morte del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di godimento dell’assegno non implica la perdita del bonus fino alla conclusione dell’annualità della prestazione in oggetto.
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Conclusioni
Abbiamo visto che l’Inps nel citato messaggio dello scorso 17 febbraio dà utili chiarimenti sulla maggiorazione dell’ammontare dell’assegno unico, in ipotesi di genitori rimasti vedovi nel periodo di godimento dell’agevolazione. Per una finalità assistenzialistica il “bonus” previsto nel caso di due genitori con redditi da lavoro è così allargato anche ai nuclei familiari con genitori vedovi.
Esso varrà per l’annualità nella quale si è avuto il decesso del genitore lavoratore e la prestazione sarà riconosciuta fino alla nuova annualità. La maggiorazione sarà assegnata in modo automatico per le domande fatte dal primo gennaio dello scorso anno.
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