L’INPS fornisce chiarimenti in merito all’Assegno unico figli per i percettori di Reddito di Cittadinanza. Stiamo parlando dell’assegno temporaneo per i nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF. Per questi ultimi, infatti, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, spetta una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno temporaneo. La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.
L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo. Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico, e sono, inoltre, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021.
Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: la norma
L’art. 1, co. 1 del D.L. n. 79/2021, convertito con modificazioni in L. n. 112/2021, ha previsto il riconoscimento di un assegno temporaneo per i figli minori, su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF.
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno temporaneo.
La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.
Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: verifica dei requisiti
In tema di verifica dei requisiti necessari per l’accesso all’assegno temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC, si rappresenta che:
- i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’assegno temporaneo, risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC;
- il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia.
È previsto, inoltre, che i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo. L’Istituto effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’assegno temporaneo.
Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: individuazione della platea dei beneficiari
Ai fini dell’integrazione RdC, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’assegno temporaneo, effettuando:
- la verifica dei requisiti;
- la liquidazione dell’integrazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC.
Pertanto, i percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l’accesso all’assegno temporaneo, non devono fare richiesta all’INPS per il riconoscimento di tale beneficio.
Gli esiti delle integrazioni RdC saranno consultabili sul sito INPS, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza”, nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.
Sono ricompresi nella platea dell’integrazione RdC:
- tutti i nuclei percettori di RdC nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera “F”);
- i nuclei in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.
In caso di nuclei familiari in cui la DSU in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del RdC, sia presentata da soggetti diversi dai genitori legittimi o naturali, l’integrazione RdC spetta quando sussiste, in assenza dei genitori nel nucleo ai fini ISEE, l’esistenza di un valido provvedimento di affido di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore.
Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: modalità di erogazione
L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo.
Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico, e sono, inoltre, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo.
Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: quanto spetta
L’integrazione RdC è corrisposta con la stessa modalità di erogazione del RdC, fino a concorrenza dell’importo teorico spettante di assegno temporaneo. Inoltre è determinato in base al numero di figli minori e alle fasce di valore ISEE indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021.
In particolare, l’integrazione è determinata sottraendo all’importo teorico dell’assegno temporaneo, la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza.
L’importo dell’integrazione RdC è calcolato con la seguente formula:
- Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.
Dove:
- “Importo teorico AT” è uguale all’importo in euro indicato dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021, sulla base della fascia di valore ISEE e del numero di figli minori presenti nel nucleo RdC;
- “Quota RdC minorenni” è uguale alla quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. Di seguito si riportano gli importi teorici dell’Assegno temporaneo corrispondenti al livello di valore ISEE e al numero di figli presenti nel nucleo.
Ad esempio, per coloro che hanno un ISEE di riferimento inferiore a 7.000 euro, l’integrazione è pari a:
- 167,5 euro per nuclei fino a due figli minori;
- 217,80 euro per nuclei fino a tre figli minori.