Da qualche giorno è possibile inviare le domande per godere dell’esonero contributivo in caso di assunzione di percettori dell’assegno di ricollocazione (AdR). Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare telematicamente all’INPS il modulo “BADR”, disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Trattasi, in particolare, di una domanda preliminare di ammissione all’agevolazione. L’INPS, infatti, dopo aver ricevuto la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica se il lavoratore sia titolare dell’AdR.
In caso di esito positivo della verifica, l’INPS autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio, ovvero di compensazione, nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG).
INPS, Circolare 77/2020
La notizia è stata veicolata dall’INPS con la recente Circolare n. 77 del 27 giugno 2020. Nel documento di prassi, in particolare, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BADR”, avente il significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
- in <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- in <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.
Al riguardo, sottolinea l’Istituto Previdenziale, la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.
Assegno di Ricollocazione: come funziona l’esonero INPS
La riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha previsto, in favore dei datori di lavoro che provvedono ad effettuare l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’AdR, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva. Essa consiste in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.
Il predetto beneficio, che si applica a tutti i datori di lavoro privati, è pari massimo a:
- 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.
Da notare che l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Vi rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo non si applica, invece, nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
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Esonero contributivo AdR: rapporto di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato. Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione:
- i rapporti di apprendistato;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- i contratti a tempo parziale.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale.
Incentivo INPS AdR: condizione di fruizione
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:
- dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero contributivo spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.
Diversamente, con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume:
- la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- all’assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.