In caso di sospensione dell’assegno di invalidità, a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, il titolare può ripristinare il predetto assegno laddove abbia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro della durata non superiore a sei mesi. Qualora, invece, il titolare di assegno d’invalidità abbia scelta di ottenere la NASpI in forma anticipata, il ripristino dell’assegno avverrà al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI. Attenzione però: chi decide di rientrare nel godimento dell’invalidità non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
La notizia è stata veicolata dall’INPS con il Messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, a seguito di diversi chiarimenti pervenuti dalle Strutture territoriali. Nello specifico, le precisazioni riguardano un soggetto titolare di assegno ordinario d’invalidità che opta per la NASpI e decide in seguito di accettare un nuovo lavoro. In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui la NASpI sia:
- sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi;
- erogata in forma anticipata.
Aassegno d’invalidità sospeso per NASpI: contratto di lavoro non superiore a sei mesi
Per rispondere al primo punto, l’INPS parte da quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 19-22 luglio 2011. La pronuncia ha stabilito un principio fondamentale: è illegittimo ogni atto che impedisce a un lavoratore, titolare di un assegno o pensione di invalidità, in concomitanza con un trattamento di disoccupazione, di poter optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità.
Ciò significa sostanzialmente che l’assicurato titolare dell’invalidità, il quale abbia proteso per la NASpI, può, rinunciando alla disoccupazione, rientrare nel godimento dell’assegno d’invalidità. Così facendo, però, il lavoratore non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
Chiaramente ai fini del ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.
Altro fattore da considerare riguarda l’applicazione di tutte le norme derivanti dalla NASpI, ed in particolare l’art. 9, co. 1 del D.Lgs. n. 22/2015. Tale norma prevede la sospensione d’ufficio della NASpI nel caso in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi. L’indennità di disoccupazione, in quest’ultima fattispecie, è ripristinata alla scadenza dello stesso.
NASpI e Assegno d’invalidità: aspetti di incumulabilità
Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale sottolinea due aspetti fondamentali per coloro che sono titolari di NASpI e intendono iniziare una nuova attività lavorativa, ossia che:
- nel periodo di durata del contratto a termine l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione;
- il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità. Naturalmente tale condizione viene mene laddove l’interessato intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’Assegno di invalidità. Si ricorda, però, che in tal caso non vi è alcuna possibilità di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.
Assegno d’invalidità e NASpI sospeso per NASpI una tantum: chiarimenti INPS
Con riferimento al secondo punto, vale a dire l’erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Ad esempio, se è prevista una NASpI teorica per 12 mesi, ma il beneficiaria decide di fruirne una tantum per apertura attività imprenditoriale, l’assegno d’invalidità riprende trascorso il predetto termine.
Naturalmente è necessario che il soggetto abbia ancora i requisiti di legge per godere del trattamento di invalidità. Si ricorda, infatti, che nei confronti dell’assegno d’invalidità trova applicazione il meccanismo di conferma e revisione della prestazione.