Dopo l’Assegno di Ricollocazione per i lavoratori in NASpI e in CIGS, arriva anche l’AdR per i percettori di Reddito di Cittadinanza. La nuova misura, che prende il nome di “AdRRdC”, è contenuta nell’Avviso del 10 gennaio 2020 pubblicato il 13 gennaio 2020 sul sito dell’ANPAL. L’Avviso, in particolare, attua quanto definito nella delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 23/2019. I soggetti erogatori sono tenuti ad attenersi alle previsioni della delibera, al relativo Avviso pubblico e alle FAQ che saranno pubblicate sul portale Anpal e accessibili anche tramite MyANPAL.
Ma andiamo in ordine e vediamo tutti i dettagli di questa nuova misura.
Adi ricollocazione per percettori di Reddito di Cittadinanza: come funziona?
Per avere un servizio di assistenza nella ricerca del lavoro, il beneficiario del RdC deve stipulare il Patto per il lavoro con il CPI. Decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione del RdC, riceve dall’ANPAL l’AdR.
Al fine di determinare se un beneficiario del RdC sia effettivamente tenuto alla stipula del patto del lavoro, il Centro per l’impiego territorialmente competente convoca il beneficiario di RdC per le opportune verifiche sulla sussistenza di eventuali condizioni di esonero o di esclusione degli obblighi. All’esito delle verifiche, il beneficiario che è tenuto a stipulare il Patto per il lavoro riceve l’AdRdC, dall’ANPAL.
A pena di decadenza del beneficio, i beneficiari RdC che ricevono l’AdR devono scegliere entro 30 giorni il soggetto erogatore del servizio.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
- l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
- un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione;
- l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno a svolgere le attività individuate dal tutor;
- l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di accettare l’offerta di lavoro congrua;
- l’obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività concordate o di un’offerta di lavoro congrua al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
AdR per percettori di RdC: chi sono i soggetti erogatori e quanto spetta
L’AdRdC può essere speso presso un Centro per l’impiego o presso un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro. In caso di scelta di un Centro per l’impiego, questo può anche essere diverso da quello di domicilio o di residenza.
Al fine di determinare se un beneficiario del RdC rientri nella platea dei soggetti tenuti alla stipula del patto del lavoro, Centro per l’impiego convoca il beneficiario di RdC per le opportune verifiche. Al termine del primo appuntamento, se il beneficiario rientra tra i soggetti tenuti alla stipula del Patto per il lavoro, lo prende in carico e comunica l’esito delle verifiche all’ANPAL mediante cooperazione applicativa.
Il Centro per l’impiego, accedendo a MyANPAL, assegna l’AdR entro e non oltre i 60 giorni dal riconoscimento del beneficio. All’esito dell’assegnazione da parte del Centro per l’impiego, ANPAL automaticamente attribuisce l’AdRdC al beneficiario.
Attivazione del servizio di ricerca intensiva di lavoro
Dopo aver scelto il soggetto erogatore, il destinatario dell’AdR ha l’onere di recarsi presso la sede operativa del soggetto erogatore.
Il “servizio di assistenza alla ricollocazione” consiste in attività di “Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro”, e si compone di due prestazioni principali:
- assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor;
- condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.
AdR per percettori di RdC, quanto dura
Ilservizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata di sei mesi. Al termine di questo periodo, il servizio è prorogabile fino a ulteriori sei mesi; vi deve essere però un accordo tra il lavoratore interessato e il soggetto erogatore del servizio, qualora residui parte dell’importo dell’assegno.