Aumenta l’importo dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2019. Infatti, il Decreto Ministeriale 48 del 15 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce che dalla predetta data l’assegno in trattazione si rivaluta nella misura di 262,06 euro. Si ricorda che annualmente l’INAIL rivaluta l’importo di tale assegno: rispetto allo scorso anno, infatti, si è verificato un incremento di 2,85 euro (il 2018 l’importo era di 259,21 euro).
La rivalutazione avviene sulla base della Determinazione INAIL 121 del 10 aprile 2010. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’è l’assegno di incollocabilità, a chi spetta e soprattutto come fare per riceverla. Ecco alcune linee guida per orientarsi al meglio.
Assegno di incollocabilità: cos’è
L’assegno di incollocabilità altro non è che una prestazione di tipo economica che viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che hanno subito un infortunio o una malattia professionale, e che si trovano nell’impossibilità di fruire della legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).
Chi può richiederlo
Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:
- un’inabilità non inferiore al 34%, la quale deve essere riconosciuta direttamente dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Dpr. n. 1124/1965. Tale percentuale di inabilità vale per gli infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006.
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20%. La percentuale di inabilità vale per le denunce verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Mentre le patologie che danno luogo all’assegno sono le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000.
La rivalutazione annua
Come detto pocanzi, l’assegno di incollocabilità si rivaluta annualmente a decorrere dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo ISTAT. Per quest’anno è stata registrata una variazione positiva, portando l’assegno di incollocabilità da a 259,21 euro a 262,06 euro.
Si ricorda che, oltre alla rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite, l’assegno in commento gode di un’ulteriore sistema di rivalutazione che si applica laddove nell’anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione.
Come fare domanda
Per ricevere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda alla Sede INAIL territorialmente competente, indicando:
- i dati anagrafici;
- la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
- la fotocopia del documento di identità.
La richiesta può essere fatta anche: via posta ordinaria oppure via Pec. È anche possibile che il lavoratore si faccia assistere da un patronato.
A questo punto, l’INAIL ne verifica la veridicità convocando il richiedente a visita medica:
- in caso di esito positivo, sarà comunicata l’accettazione della richiesta;
- in caso di esito negativo, l’INAIL ne comunicherà la motivazione via posta.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.
Modalità di pagamento
Se il richiedente risulta inequivocabilmente fuori dal perimetro del collocamento obbligatorio, e privo di alcuna capacità lavorativa, gli verrà erogata concretamente la somma. Una volta accertato lo stato d’inabilità, l’assegno di incollocabilità verrà liquidato – a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta e fino al compimento di 65 anni – mediante una delle seguenti forme di pagamento:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo, bancario o postale (escluso per il settore navigazione);
- carta prepagata dotata di codice Iban;
- tramite degli Istituti di credito convenzionati con l’Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all’estero (escluso per il settore navigazione);
- assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro).