Il governo Meloni ha accantonato il reddito di cittadinanza, introducendo al suo posto una misura specifica per sostenere chi le famiglie più svantaggiate. Si tratta dell’Assegno di Inclusione, un sussidio (che prende spunto anche dal reddito di inclusione) previsto dal Decreto Lavoro 2023 e che viene affiancato al Supporto per la formazione e il lavoro.
Dal 18 dicembre 2023 è attiva la piattaforma INPS per la domanda di Assegno di inclusione (ADI). Il servizio INPS per chi vuole procedere da solo è accessibile da questo indirizzo: www.inps.it cliccando in alto a destra sul pulsante Utilizza il servizio. Altrimenti la domanda può essere inviata anche dal Patronato e tramite CAF.
Vediamo qui nel dettaglio come funziona la nuova misura sostitutiva dell’RdC.
Cos’è l’assegno di inclusione
L’assegno di inclusione è una misura decisa dal governo Meloni che sostituisce il reddito di cittadinanza, ovvero l’erogazione mensile a favore di chi è disoccupato e non è in grado di sostenersi economicamente.
La misura consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Qual è la normativa di riferimento?
L’ADI è stato previsto dal Decreto Lavoro, Dl 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 85/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” il quale recita:
“E’ istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.”
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 attuativo del decreto-legge n. 48/2023, sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), del patto di inclusione (di seguito, anche PaIS) e del patto di servizio personalizzato (di seguito, anche PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.
Circolare INPS numero 105 del 16-12-2023
L’INPS, con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni su:
- modalità di accesso e di fruizione della misura dell’Assegno di inclusione
- i requisiti di accesso alla misura,
- le modalità di presentazione della domanda
- e il percorso di inclusione sociale e lavorativa che i componenti del nucleo richiedente il beneficio sono tenuti a seguire;
- le condizionalità,
- le variazioni da comunicare in corso di fruizione del beneficio,
- il sistema dei controlli e quello sanzionatorio;
- da ultimo vengono riportate le disposizioni sul finanziamento della misura e sul trattamento dei dati personali.
Con il messaggio 3 gennaio 2024, n. 25, l’Istituto comunica poi tutte le scadenze previste per i relativi pagamenti, suddivisi in base alla tempistica di inoltro delle suddette istanze e all’esito positivo delle verifiche istruttorie effettuate su di esse.
Chi può accedere all’assegno di inclusione
Per l’assegno di inclusione bisogna distinguere tra coloro che risultano essere “occupabili” al lavoro, e coloro che non lo sono. Il reddito di cittadinanza dal 2024 sarà quindi sostituito da misure specifiche per:
- cittadini occupabili al lavoro: coloro che sono in grado di svolgere un’attività lavorativa;
- cittadini non occupabili al lavoro; minorenni, anziani e portatori di handicap, che non possono svolgere attività lavorative.
Di fatto si va quindi a fare una distinzione tra le due categorie, per garantire un sostegno economico a chi non è occupabile, e percorsi formativi specifici e un aiuto all’inserimento lavorativo per chi è occupabile.
Chi sono quindi i destinatari della misura? Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l’Adi è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
- minorenne;
- con almeno sessanta anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Con il D.M. n. 154/2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio.
Requisiti di accesso alla misura
Potranno quindi accedere all’assegno di inclusione tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, che risiedono in Italia da almeno 5 anni. Questo requisito è stato modificato rispetto a quello previsto per il reddito di cittadinanza, che imponeva almeno 10 anni di residenza in Italia.
Il beneficiario non deve essere sottoposto a misure cautelari, o essere coinvolto in sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti. Un’altra novità rilevante che distingue l’assegno di inclusione dal reddito di cittadinanza è la soglia di accesso al beneficio per ciò che riguarda il reddito.
Per poter accedere alla nuova misura infatti, è necessario rispettare il nuovo limite ISEE del nucleo familiare, fissato a 9.360 euro. Sotto questa soglia è possibile richiedere il sostegno, mentre al di sopra del limite, si attiva l’esclusione dall’intervento.
Per i requisiti reddituali e patrimoniali si consiglia di fare riferimento alla Circolare INPS numero 105 del 16-12-2023.
Altri requisiti reddituali
A questo requisito principale ne susseguono altri, in linea in parte con la precedente misura del reddito di cittadinanza:
- il reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per un numero derivato dalla nuova scala di equivalenza. Questo limite arriva a 7.560 euro se il nucleo familiare è formato da persone che hanno dai 67 anni di età, oppure se sono presenti anche familiari disabili;
- il patrimonio immobiliare deve avere un valore inferiore a 150.000 euro per la prima casa del nucleo familiare, e un patrimonio inferiore a 30.000 euro se si esclude la prima casa;
- il patrimonio mobiliare non deve superare i 6.000 euro per persone singole, mentre viene aumentato per 2.000 euro per ogni persona successiva al primo componente del nucleo, con un massimo di 10.000 euro. Nel calcolo si inseriscono anche 1.000 euro aggiuntivi per ogni figlio minorenne dopo il secondo, 5.000 euro per persone con disabilità, 7.500 euro in caso di disabilità grave;
- autoveicoli: nessun componente della famiglia deve essere proprietario di un motoveicolo di cilindrata superiore ai 250 cc e un autoveicolo con cilindrata superiore ai 1600 cc, immatricolato nei 36 mesi precedenti, oppure navi o imbarcazioni.
ISEE 2023 valido fino a febbraio 2024
Tra i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023, essenziali per accedere alla nuova prestazione sostitutiva del reddito di cittadinanza, vi è il citato ISEE, il cui valore – per il nucleo familiare richiedente – non deve essere maggiore di 9.360 euro annui. Il sito del Ministero del Lavoro precisa altresì che, in ipotesi di nuclei familiari con minorenni, vale l’ISEE minorenni.
Leggi anche: ISEE 2024: cos’è, come si calcola e quali sono i documenti necessari per la richiesta
Ebbene, proprio in riferimento all’ISEE, le domande di ADI all’Inps effettuate fino a febbraio 2024 saranno possibili pur senza un ISEE in corso di validità, in quanto l’istituto di previdenza, ai fini del controllo dei requisiti e dell’assegnazione della misura per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, terrà conto dell’indicatore ISEE in vigore al 31 dicembre 2023.
Per i mesi successivi i beneficiari devono richiedere l’indicatore aggiornato.
Come funziona e quanto spetta di assegno di inclusione
L’assegno di inclusione va a rimarcare l’importanza per chi percepisce l’indennità mensile di essere aiutato con l’inserimento lavorativo. Una delle maggiori critiche del reddito di cittadinanza è stata proprio quella di non sostenere adeguatamente i disoccupati nell’inserimento nel mercato del lavoro.
L’indennità non può essere inferiore a 480 euro per il nucleo familiare richiedente, e può variare in base a specifiche situazioni. Il limite massimo per il sostegno è fissato a 6.000 euro all’anno, che possono arrivare a 7.560 se nel nucleo familiare sono incluse persone non occupabili.
Vengono riservati inoltre 280 euro mensili in aggiunta a coloro che pagano un affitto mensile per la casa di residenza.
Per ciò che riguarda la durata dell’assegno di inclusione, si parla di un periodo di 18 mesi, rinnovabili per altri 12 dopo un mese di sospensione.
Carta d’inclusione (o carta ADI): come e quando arrivano i pagamenti?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell’assegno di inclusione è erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi).
La Carta ADI è simile alla Carta RdC ed è gestita da Poste Italiane. Il primo pagamento (per chi ha fatto domanda e si è iscritto al PAD dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024) è arrivato già a gennaio 2024.
Questo è lo schema dei pagamenti successivi:
Presentazione domanda | Sottoscrizione PAD | Esito positivo istruttoria | Primo pagamento | Pagamento mensilità successiva | Decorrenza beneficio |
Dal 18 dicembre al 7 gennaio 2024 | Fino al 7 gennaio 2024 | Gennaio | Dal 26 gennaio | Dal 27 febbraio | Gennaio |
Dall’8 gennaio al 31 gennaio | Entro il 31 gennaio | Febbraio | Dal 15 febbraio pagamento mensilità di competenza gennaio | Dal 27 febbraio pagamento mensilità di febbraio / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza | Gennaio |
Dal 1° febbraio al 29 febbraio | Entro il 29 febbraio (entro l’ultimo giorno del mese) | Marzo | Dal 15 marzo | Dal 27 aprile pagamento mensilità di aprile / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza | Marzo |
Per le domande presentate nei mesi successivi sono valide le regole esposte sulla riga precedente |
Per le rate successive alla prima (i cosiddetti “rinnovi”) saranno disposti nelle seguenti date:
- mercoledì 27 marzo 2024;
- venerdì 26 aprile 2024;
- martedì 28 maggio 2024;
- giovedì 27 giugno 2024;
- sabato 27 luglio 2024.
Per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell’istruttoria e Patto di attivazione sottoscritto, il primo pagamento è disposto come segue:
Domande presentate entro | Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria | Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto l’SMS |
febbraio 2024 | febbraio 2024 | venerdì 15 marzo 2024 |
marzo 2024 | marzo 2024 | martedì 16 aprile 2024 |
aprile 2024 | aprile 2024 | mercoledì 15 maggio 2024 |
maggio 2024 | maggio 2024 | sabato 15 giugno 2024 |
giugno 2024 | giugno 2024 | martedì 16 luglio 2024 |
Inserimento lavorativo
L’assegno di inclusione garantisce, per le persone occupabili, un percorso di formazione e inclusione nel lavoro, e il beneficiario deve prestare immediata disponibilità ad essere occupato al lavoro. A questo fine, il beneficiario della misura deve sottoscrivere un patto di attivazione digitale, e recarsi ai centri per l’impiego o ai patronati periodicamente per aggiornarsi.
Aggiornamento: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato Decreto n. 156/2023, con il quale vengono approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Il Decreto (consultabile qui) regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 1.
Questi centri hanno l’obiettivo di individuare un lavoro idoneo da assegnare al disoccupato percettore dell’indennità, e le conseguenze per chi rifiuta un’offerta di lavoro sono più critiche: si parla della perdita dell’indennità dopo il primo rifiuto.
Questa offerta di lavoro tuttavia deve rispettare precise regole: può essere a tempo pieno o part time, tuttavia in questo caso l’orario di lavoro non deve essere inferiore al 60% rispetto al tempo pieno.
L’offerta può essere su tutto il territorio italiano se si tratta di un contratto a tempo indeterminato, mentre per i contratti determinati il limite massimo di distanza dal domicilio è fissato a 80 km.
Per chi ha più di 60 anni di età, è affetto da disabilità o problemi oncologici, o è impegnato nella cura di un familiare, è possibile scegliere se aderire o meno al percorso di formazione e inserimento lavorativo, indipendentemente dalla ricezione del sussidio.
Leggi anche: Supporto per formazione e lavoro: 350 euro mensili per la frequenza di percorsi formativi
Come richiedere l’assegno di inclusione
La richiesta di accesso all’ADI può essere presentata online tramite piattaforma INPS a questo indirizzo:
con accesso tramite SPID, CiE e CNS. Gli interessati possono anche rivolgersi ad un patronato (o ad un CAF da gennaio 2024).
N.B. La domanda di ADI si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto. Come specifica l’INPS l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.
In merito alla domanda di assegno di inclusione dal CAF, con Messaggio numero 80 del 09 gennaio 2024, l’INPS comunica di aver raggiunto la convenzione con i Centri di assistenza fiscale. Pertanto ora è possibile fare la domanda di ADI: nell’area riservata del sito INPS (con SPID o CIE), tramite Patronato e infine tramite CAF. Dal CAF (come dall’area riservata INPS che dal patronato) sarà inoltre possibile fare domanda di SFL e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) oltre che delle comunicazioni (Modelli ADI-COM).
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