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di Antonio Maroscia - 30 Aprile 2019
Molte volte in studio come anche nei vari commenti sul sito ci viene chiesto se è possibile richiedere gli assegni familiari ANF anche per figli maggiorenni ovvero dopo i 18 anni dei figli. La risposta è si, ma solo se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e per i figli fra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti.
Con la Circolare numero 13 del 12-1-2007 l’INPS ha attuato l’Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con tale legge oltre a rivedere i vari livelli di reddito sono state introdotte varie novità, tra le quali la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli sopra i 18 anni di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.
Ma vediamo di affrontare più nel dettaglio la questione.
Normalmente si possono avere gli assegni familiari fino a 18 anni dei figli. Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Ai fini della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Dal 1° aprile 2019 la domanda di Assegno per il nucleo familiare per i dipendenti del settore privato può essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica. Il richiedente quindi non dovrà più compilare il modello cartaceo e consegnarlo al datore di lavoro.
Per fare la domanda di ANF si deve accedere nell’area del cittadino sul sito dell’INPS e compilare i moduli online. La pratica può essere inoltrata anche con l’ausilio di un patronato.
Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso.
Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter dire che si tratta di nucleo familiare numeroso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF ne si dovrà indicare il loro eventuale reddito.
Leggi anche: calcolo assegni familiari
Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Alleghiamo infine i moduli ANF sopra enunciati, anche se gli stessi non possono più essere usati in modalità cartacea, ma devono essere compilati direttamente online sul sito dell’INPS.