L’indennità di disoccupazione Aspi, ovvero Assicurazione Sociale per l’Impiego, è stata introdotta dalla Riforma Fornero L. 92/2012 ed è operativa dal 1° gennaio 2013 in sostituzione delle vecchie indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia.
Come previsto dalla Legge Fornero dal 2016 prenderà il posto dell’indennità di mobilità, andando quindi ad unificare i trattamenti per i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, da aziende con più o meno di 15 dipendenti.
L’ulteriore novità introdotta dalla legge Fornero, proprio in previsione del superamento di indennità di disoccupazione e indennità di mobilità, è la parificazione graduale della durata del trattamento. Infatti la norma prevede che nel periodo transitorio 2013-2015 la durata della prestazione sia la seguente:
Anno di cessazione del rapporto di lavoro | Età anagrafica | ||
Inferiore a 50 anni | Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni |
Pari o superiore a 55 anni | |
2013 | 8 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
2014 | 8 mesi | 12 mesi | 14 mesi |
2015 | 10 mesi | 12 mesi | 16 mesi |
A regime, dal 1° gennaio 2016 la durata per tutti sarà la seguente:
- 12 mesi fino a 55 anni di età (ovvero fino a 54 anni e 364 giorni), con detrazione dei periodi di ASpI o MiniASpI già fruiti nel “medesimo periodo”;
- 18 mesi dai 55 anni nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio e con detrazione dei periodi di ASpI o Mini-ASpI già percepiti nel biennio.
Durata ASpI 2015
Pertanto come si evince nel prospetto per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano dal 1° gennaio 2015 l’indennità di disoccupazione ASpI, sempre che vi siano i requisiti necessari previsti dalla legge, avrà la seguente durata in base all’età anagrafica del lavoratore:
- 10 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni (ovvero fino a 49 anni e 364 giorni);
- 12 mesi per i disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni e fino a 55 anni (ovvero fino a 54 anni e 364 giorni);
- 16 mesi per i disoccupati da 55 anni in su nei limiti della contribuzione degli ultimi due anni.
Ulteriori novità dal Jobs Act
Il DDL delega in materia di lavoro cosiddetto Jobs Act approvato in via definitiva qualche giorno fa al Senato fra le altre cose delega il Governo a legiferare in materia di ammortizzatori sociali. Infatti come ricorderanno i nostri lettori, già subito dopo il suo insediamento, il Presidente del Consiglio Renzi nel presentare il Jobs Act aveva parlato di una nuova indennità di disoccupazione Universale, cosiddetta NASPI, che dovrebbe includere nel trattamento ordinario anche i precari con contratti di collaborazione, superando anche l’indennità Una Tantum.
Ulteriori novità in arrivo dovrebbero inoltre riguardare la durata, infatti il Jobs Act avrà lo scopo di uniformare le tutele e legarle alla storia contributiva del lavoratore, quindi più lunga sarà l’anzianità contributiva del lavoratore e più lunga sarà l’indennità di disoccupazione.
Uno stralcio del testo definitivo del Jobs Act nella parte relativa all’ASpI
[…]
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
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