Si allargano i confini di valorizzazione ai pensionistici della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale o distacco sindacale. Infatti è stato precisato che la valorizzazione della predetta contribuzione viene realizzata non solo ai fini della determinazione della “quota B” (art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 503/1992, ma anche ai fini della determinazione della “quota A” (art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 503/1992).
La novità, in particolare, riguarda gli iscritti ai:
- Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici);
- Fondo Ferrovie dello Stato;
- Fondo di Quiescenza Poste.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019. Il documento di prassi fa seguito a quanto già chiarito con la Circolare n. 129 del 4 ottobre 2019 in tema di contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati:
- in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della L. n. 300/1970;
- in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.
Aspettativa sindacale e contribuzione aggiuntiva
L’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali. In particolare, il co. 3 dell’articolo menzionato precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata. L’istanza va inviata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
Pertanto, scaduto tale termine, i predetti periodi non possono più essere oggetto di copertura figurativa. Tuttavia, detti periodi potranno comunque essere oggetto di riscatto. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni.
La contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita:
- dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa;
- agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anzianità di servizio.
Restando, invece, esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.
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Aspettativa sindacale: emolumenti che concorrono alla “quota A” di pensione
Affinché gli emolumenti rilevino anche ai fini del computo della cd. quota A di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della:
- “fissità”;
- “continuità”.
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale: campo di applicazione
Le novità fin qui illustrate, precisa l’INPS, si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita a tutto l’anno 2019.
Pertanto, i criteri di valorizzazione si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita:
- ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi;
- ad incarichi conferiti in anni precedenti al 4 ottobre 2019 (data di pubblicazione della Circolare n. 129/2019), per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.
Al contrario, la menzionata Circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data del 4 ottobre 2019 e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
In particolare, si ci riferisce sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019.