L’INPS fornisce le istruzioni per gli adempimenti a carico del datore di lavoro nel caso in cui vi siano lavoratori che fruiscono di aspettativa o distacco sindacale oppure di aspettativa per cariche pubbliche elettive. E’ obbligatoria la presentazione della denuncia mensile Uniemens, pur in assenza di contribuzione, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per:
- aspettativa sindacale;
- distacco sindacale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Infatti, la revisione organica della materia ha reso necessario tale adempimento a decorrere dal mese di competenza gennaio 2020. A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019. Con il documento di prassi, l’Istituto previdenziale ha riunito in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi, ossia:
- all’atto delle concessione dell’aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore;
- alla cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività aziendale per altre cause.
Aspettativa e distacco sindacale: obbligo Uniemens da gennaio 2020
L’attestazione nel flusso Uniemens della condizione di aspettativa o distacco, faciliteranno:
- da una parte, le istruttorie dei connessi accrediti figurativi;
- dall’altra, le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti di cui all’art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996.
Nel contempo, i dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate. Ne deriva che l’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
Quindi, da gennaio 2020 la comunicazione con flusso Uniemens diventerà canale esclusivo, al fine di:
- comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco;
- attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.
L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile.
In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso ma l’obbligo di denuncia permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia:
- l’esistenza;
- la causale della sospensione (aspettativa e distacco);
- la retribuzione virtuale (aspettativa).
La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.
Aspettativa sindacale e distacco: istruzioni INPS
Nella fattispecie dell’aspettativa sindacale, permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in Uniemens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”. Esso fa riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato.
Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione. Si evidenzia, altresì, che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.
Con riferimento al distacco sindacale, l’INPS ha introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
In caso di distacco il datore di lavoro – pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione – effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio. La condizione di distacco dovrà essere attestata dal codice “D000”, che dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.
Aspettativa per cariche pubbliche elettive
Infine, in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”. Esso fa riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Si evidenzia, al riguardo, che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.