In caso di sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa sindacale, distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia mensile Uniemens. Sul punto è bene precisare che gli adempimenti previsti sono a carico dei soli datori di lavoro che denunciano con flusso Uniemens.
Sono, pertanto, esclusi dai predetti adempimenti i datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi Uniemens-ListaPosPA. L’attestazione, richiesta nel solo flusso Uniemens, si riferisce alla condizione di aspettativa o distacco derivante da carica elettiva o sindacale.
A precisarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4835 del 27 dicembre 2019. Nel documento di prassi, il datore specifica che per i lavoratori in distacco sindacale assicurati al Fondo Ferrovie dello Stato o al Fondo di Quiescenza Poste, restano in vigore le vigenti modalità di attestazione dello stato di distacco sindacale.
Aspettativa o distacco sindacale INPS: obbligo Uniemens da gennaio 2020
L’attestazione nel flusso UniEmens della condizione di aspettativa o distacco, faciliteranno:
- da una parte, le istruttorie dei connessi accrediti figurativi;
- dall’altra, le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti di cui all’art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996.
Nel contempo, i dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate. Ne deriva che l’assenza di flussi Uniemens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
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Quindi, da gennaio 2020 la comunicazione con flusso Uniemens diventerà canale esclusivo, al fine di:
- comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco;
- attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.
L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile.
In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso, ma l’obbligo di denuncia permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia:
- l’esistenza;
- la causale della sospensione (aspettativa e distacco);
- la retribuzione virtuale (aspettativa).
La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.
Valorizzazione della retribuzione teorica utile all’accredito figurativo
Le nuove modalità di attestazione nel flusso Uniemens della condizione di aspettativa o distacco, obbligatorie da gennaio 2020, richiedono la valorizzazione della retribuzione teorica utile all’accredito figurativo.
Ciò al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo per politici e sindacalisti in aspettativa e, conseguentemente, di autorizzazione al versamento/accredito della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti.
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A tale scopo i dati dichiarati nel flusso sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello “AP 123)” attualmente prodotte dal datore all’INPS per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.
Avviato il periodo transitorio
Con riferimento ai dati riferiti all’anno 2020 vige un periodo transitorio durante il quale sarà comunque possibile acquisire, in alternativa o ad integrazione del flusso in parola, il modello “AP 123”.
Tale modello, che dovrà essere debitamente compilato e allegato alla domanda di accredito della contribuzione figurativa, sarà sottoposto alla prescritta validazione dell’ITL.
Servizio “Consultazione Info Previdenziali”
Nel corso del 2020, al fine di permettere ai lavoratori di controllare tempo per tempo le dichiarazioni contributive rese dall’azienda, l’INPS rilascerà un servizio ad hoc denominato procedura “Consultazione Info Previdenziali (cd. CIP) per dipendenti privati”. Esso consentirà ai lavoratori in aspettativa politica o sindacale ovvero in distacco sindacale, di visualizzare le informazioni presenti in “Estratto Conto”, ivi compresi:
- la retribuzione teorica denunciata mensilmente dal datore di lavoro;
- i periodi di competenza della stessa;
- la condizione di aspettativa o distacco.
Il servizio, inoltre, consentirà la stampa delle informazioni che il lavoratore potrà consegnare:
- alla propria Organizzazione sindacale;
- all’organismo elettivo per agevolare il calcolo degli emolumenti sui quali effettuare la cd. contribuzione aggiuntiva.