Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 18 gennaio 2016 il DECRETO 29 ottobre 2015 in attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
L’ASDI è un’indennità di disoccupazione che spetta per 6 mesi al termine della Naspi ai soggetti che permangono nello stato di disoccupazione e con ISEE a inferiore a 5000 euro o vicini alla pensione.
Beneficiari dell’ASDI
L’ASDI e’ concesso, nei limiti delle risorse disponibili ai lavoratori che:
- abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
- siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso;
- non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- ai fini della concessione dell’ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
Durata e misura dalla indennità di disoccupazione ASDI
L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la
durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo.
L’indennità della NASDI è pari al 75% dell’ultima mensilità di NASpI percepita e comunque non può superare l’ammontare dell’assegno sociale. L’importo potrà essere aumentato se il richiedente ha uno o più figli a carico.
Compatibilità con altro lavoro e decadenza
I soggetti percettori di ASDI sono tenuti a comunicare l’inizio di qualsiasi attività lavorativa, sia che si tratti di lavoro dipendente che autonomo o impresa individuale.
Fermi restando i limiti di compatibilità, il reddito annuo previsto comunicato all’INPS è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.
Come richiedere l’ASDI
La domanda dell’ASDI va presentata all’INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni.
Restiamo in attesa della Circolare INPS che comunicherà i moduli e le modalità di presentazione della domanda, entro quindici giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.
Decadenza dall’ASDI
il lavoratore decade dalla fruizione dell’ ASDI nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata, autonoma o d’impresa senza provvedere alle comunicazioni di cui sopra;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l’ ASDI.
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