Il 30 novembre 2017 Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello in merito alla corretta formazione nell’apprendistato over 29 ovvero apprendistato in deroga ai limiti di età.
Il Ministero del Lavoro, ha risposto all’Interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro sulla corretta interpretazione dell’Art. 47 comma 4 del D. Lgs 81/2015. La norma disciplina l’erogazione della formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante over 29 o senza limiti di età.
Apprendistato over 29 o senza limiti di età, formazione di base e trasversale
Il Ministero del Lavoro ha specificato che in caso di assunzione con Apprendistato Professionalizzante senza limiti di età, di soggetti che abbiano già acquisito le nozioni necessarie previste dalle linee guida dell’ Art. 44 c, 3, del medesimo Decreto, anche in base a pregresse esperienze lavorative, l’erogazione della formazione di base e trasversale risulta superflua.
L’oggetto della nota ministeriale verte sul cosiddetto apprendistato di quarto livello, anche detto apprendistato per disoccupati. Questo apprendistato è stato ideato come possibilità, di reinserire nel mondo del lavoro quei soggetti che ne siano stati estromessi, attraverso un percorso formativo che ne riqualifichi le competenze o offra la possibilità di acquisirne nuove.
Purtroppo il costante depauperamento degli sgravi ed a parere di chi scrive, un’errata ed insufficiente politica informativa, questo tipo di apprendistato ha avuto scarso successo. Costituirebbe invece una chiave vincente per riammettere nel mondo del lavoro una larga fetta di soggetti. Quei lavoratori individuati dai 45 ai 55 anni, soprattutto in considerazione della visione a lungo termine del trattamento pensionistico.
Formazione superflua per lavoratori già in possesso delle competenze
Il Ministero ribadisce il che il contenuto delle linee guida che miri ad una formazione di carattere generale, con:
- nozioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- capacità inter – relazionale;
- elementi base della professione;
- conoscenza dell’organizzazione aziendale, indipendentemente dalla mansione svolta.
Pertanto, considerando ultronea – superflua/non richiesta, per quei soggetti che attraverso la pregressa esperienza lavorativa, abbiano già acquisito tali competenze, in relazione anche al titolo di studio posseduto. Il Ministero spinge all’assunzione soprattutto verso quella categoria di lavoratori anche percettori del trattamento di mobilità.
Interpello Min. Lavoro n. 5/2017 del 30/11/2017
Interpello n. 5/2017 del 30/11/2017 (1,3 MiB, 1.476 hits)