Apprendistato professionalizzante per lavoratore abilitato: semaforo verde all’assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante per lavoratori già abilitati come assistente di studio odontoiatrico. Attenzione, però: se la persona interessata è già formata in un particolare ambito, il percorso va strutturato in maniera coerente con le esigenze delle imprese ma anche in modo da garantire uno sviluppo di competenze aggiuntive.
Nello specifico, occorre tenere conto:
- delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata;
- della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata;
- dei contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
A specificarlo è l’INL con la recente Nota numero 873 del 31 maggio 2021.
Assistente odontoiatrico abilitato: chi è
Nel caso specifico affrontato dall’Ispettorato nazionale del lavoro si prende ad esame la figura dell’assistente odontoiatrico. Il Dpcm 9 febbraio 2018 – nel recepire l’accordo del 23 novembre 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo all’individuazione del profilo professionale ASO quale “Operatore di interesse Sanitario” ai sensi della L. n. 43/2006 – definisce tale figura come:
“l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione (…) che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori (…)”.
La formazione di tale figura è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Oltre ad una parte teorica, prevede un tirocinio presso gli studi odontoiatrici o altri servizi e strutture autorizzate, sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto.
Tale percorso si conclude con lo svolgimento di un esame diretto a verificare:
- l’apprendimento delle conoscenze;
- l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali richieste, con rilascio del relativo attestato di qualifica.
Apprendistato professionalizzante lavoratore abilitato: ecco quando è possibile
Nulla è stabilito in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un lavoratore già abilitato ASO.
Come noto, l’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015 consente ai datori di lavoro pubblici o privati, in tutti i settori di attività, di assumere soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione ai fini contrattuali.
Leggi anche: Contratto di apprendistato: definizione e tipologie
Esso consta di una componente formativa erogata in parte in azienda e in parte all’esterno, attraverso l’offerta formativa pubblica volta all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Sul punto, il MLPS ha già precisato che il ricorso a tale tipologia contrattuale non è automaticamente escluso purché nel piano formativo individuale siano indicati appositi percorsi formativi. Tali percorsi, ovviamente, devono essere coerenti con le esigenze dell’impresa ed “uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione”, riscontrabili nello svolgimento concreto delle attività.
Il possesso dell’abilitazione non esclude l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante
Ciò premesso, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, il MLPS non ravvisa ragioni ostative alla applicabilità di tale principio anche nelle ipotesi in esame. Pertanto, il possesso dell’abilitazione non esclude l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante; il percorso formativo, eventualmente ridotto, dovrà però tener conto:
- delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata;
- della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata;
- dei contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
Nota INL numero 873 del 31 maggio 2021
Alleghiamo infine la nota INL in oggetto.
INL - nota numero 873 del 31 maggio 2021 (343,7 KiB, 198 hits)
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