Come determinare la soglia di 200mila euro annui, soglia oltre la quale scattano le norme anti-evasione, qualora il committente sia un ente non commerciale che effettua contratti di appalto “promiscui”?
A questo interrogativo ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 492 del 21 ottobre 2020. Nello specifico, per il calcolo della soglia di affidamenti annui, l’ente deve verificare che il rapporto tra:
- l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale;
- l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali;
sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti superiore a 200mila euro. Il calcolo, precisa l’Amministrazione Finanziaria, deve essere effettuato in riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.
Contratti di appalto: norma anti evasione
Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, all’art. 4 ha introdotto una norma per arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese impiegate nell’esecuzione di opere e servizi.
In particolare, le aziende committenti che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite:
- contratto di appalto;
- subappalto;
- affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali. Tali ritenute fanno riferimento ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Contratti di appalto: il concetto di prevalenza
Quanto specificato si applica unicamente ai soggetti passivi residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato. A tal fine, è necessario che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”.
Il concetto di prevalenza, quindi, diventa assolutamente dirimente specie in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere. Quindi, al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento al rapporto tra:
- la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato
- il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti.
Contratti di appalto: esclusione dell’obbligo di richiesta delle ritenute
Restano esclusi, invece dall’obbligo su descritto, le imprese appaltatrici che abbiano effettuato versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio.
Per la verifica di tale requisito bisogna rapportare:
- i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
- i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.
Contratti promiscui: come calcolare la soglia dei 200mila euro
Dopo un’excursus normativo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato come si determina la soglia dei 200.000 euro nell’ambito dei contratti “promiscui”, ai fini dell’operatività dell’art. 17-bis. In particolare, la norma trova applicazione se il rapporto tra:
- l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale;
- l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale:
risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.