Forse non tutti sanno che, in virtù del regolamento Inps entrato in vigore il primo febbraio 2023, gli iscritti al fondo credito (ex Inpdap), pensionati, possono incassare prima la buonuscita (Tfs/Tfr) – e dunque senza aspettare gli ordinari tempi di versamento.
Di fatto la cd. anticipazione ordinaria del trattamento di fine servizio (Tfs) o trattamento di fine rapporto (Tfr) è un anticipo in prestito o finanziamento a tasso fisso, utile a risolvere il problema dei tempi – non di rado piuttosto lunghi – dell’erogazione ordinaria del trattamento.
Ebbene, le ultime notizie che in materia arrivano da Inps, non sorridono a coloro che avevano in mente di sfruttare quest’agevolazione varata lo scorso anno. Infatti una recente comunicazione dell’istituto informa del blocco delle domande di anticipazione per il 2024. Scopriamo perché.
Anticipo Tfr / Tfs 2024 INPS: stop alle richieste per il 2024
Il titolo del messaggio n. 1628 dell’Istituto di previdenza è eloquente. Si può leggere infatti in merito all’anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr, in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463, e in particolare dello stop alle relative richieste tramite canale telematico, per il raggiungimento del limite delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio di previsione dell’Inps 2024.
In sostanza, quest’anno nelle casse dell’istituto mancano i soldi per provvedere a queste agevolazioni legate alla cd. buonuscita, ossia il trattamento di fine rapporto riservato ai lavoratori del pubblico impiego.
Nel testo del messaggio, più nel dettaglio, Inps spiega che per ciò che attiene alle prestazione di anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr, istituita con la delibera n. 219 del Consiglio di Amministrazione Inps in data 9 novembre 2022, le risorse finanziarie all’uopo destinate – secondo stime compiute dall’istituto – sono prossime ad esaurirsi. Quindi almeno per quest’anno, niente più domande di anticipo della buonuscita.
In particolare, siccome il regolamento in tema di anticipazione ordinaria Tfr/Tfs, approvato con la citata delibera, indica all’art. 1, comma 3 che il versamento anticipato della somma si deve compiere pur sempre “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’Inps”, l’istituto con il messaggio del 25 aprile tiene a precisare che proprio dal giorno della Festa della Liberazione non è più possibile fare nuove domande telematiche.
Cosa succede alle domande già presentate?
Attenzione però, se almeno per l’anno in corso non sono più ammesse richieste ex novo, neanche potranno avere esito positivo le domande già presentate. Nel messaggio infatti si legge che, a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile – per gli uffici Inps delle Sedi/Poli territoriali e nazionali – elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione (del credito) agli utenti, che abbiano fatto domanda.
Di conseguenza è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che permette l’invio all’utente della citata bozza di proposta.
Invece potranno ottenere l’anticipazione Tfr/Tfs coloro che hanno già ricevuto la proposta di finanziamento a tasso fisso dall’istituto. Infatti nel messaggio si legge che le domande, per le quali la proposta di cessione spedita al pensionato abbia oltrepassato la verifica di capienza dei fondi Inps, continueranno l’iter istruttorio fino a conclusione, con le classiche modalità.
Inoltre, per ciò che attiene alla gestione delle pratiche non elaborate, le Sedi/Poli territoriali e nazionali di Inps non dovranno procedere al mancato accoglimento delle stesse, ma dovranno tenerle ‘congelate ‘ in attese di ulteriori istruzioni operative. Così spiega il citato messaggio del 25 aprile scorso.
Cos’è l’anticipazione Tfr / Tfs per i dipendenti pubblici
Possono accedere alla prestazione soltanto i pensionati e i cessati dal servizio, iscritti alla Gestione e aventi diritto ad una prestazione di Tfs/Tfr non ancora interamente versata.
Mentre sono esclusi i cessati dal servizio senza diritto a pensione e senza nuovo impiego che implica l’adesione ex lege o volontaria alla Gestione.
Per completezza ricordiamo altresì che la domanda di anticipazione del Tfr / Tfs potrà essere fatta sul sito dell’Inps o attraverso un soggetto delegato o presso i CAF e Istituti di patronato. Laddove la citata domanda sia accolta, Inps predisporrà una bozza di proposta di cessione rendendola disponibile nell’area personale My Inps dell’interessato e iscritto. Questi avrà 30 giorni di tempo per firmarla e rinviarla all’istituto.
Da notare altresì che:
- se l’anticipo è domandato per tutta la buonuscita, il contratto di cessione del credito è sottoscritto per il 100% del Tfr/Tfs, ma l’ammontare erogato sarà al netto di interessi e spese;
- se invece l’anticipo è per una quota di Tfr/Tfs, la cessione del credito è sottoscritta per l’ammontare richiesto più interessi (1% moltiplicato gli anni di anticipo) e spese (0,50%).
Ricapitolando, l’anticipo della buonuscita dell’Inps consiste in un finanziamento a tasso fisso, versato in un’unica soluzione con cessione pro-solvendo del Tfr/Tfs maturato dal lavoratore. Infine è da sottolineare che lo strumento è particolarmente agevolativo, in quanto il massimo finanziabile corrisponde al 100% del Tfr/Tfs accantonato.
Chiarimenti sul tasso di interesse applicato sull’anticipo della buonuscita
Come si può leggere nella deliberazione Inps n. 219 e, più diffusamente nel Regolamento per l’erogazione di anticipazioni ordinarie del Tfs e del Tfr agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il meccanismo dell’anticipo ordinario del trattamento, maturato ma non ancora esigibile, implica – oltre a spese di amministrazione pari allo 0,50% dell’importo erogato – anche un tasso di interesse:
- dell’1%
- fisso per tutta la durata del finanziamento
- in regime di capitalizzazione semplice