Ammortizzatori sociali, focus INPS sugli aspetti contributivi delle prestazioni a tutela dei lavoratori per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Come noto, la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha introdotto un’importante modifica degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, Fis ecc.).
In sintesi, il Governo ha riformato l’impianto delle tutele del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro sul principio del cd. “universalismo differenziato”. L’obiettivo è quello di assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro. Alla luce delle novità introdotte, decorrenti dal 1° gennaio 2022, con il Messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, l’INPS si è focalizzata sulla contribuzione previdenziale che le aziende devono corrispondere.
Innanzitutto, viene ricordato che l’obbligo contributivo sussiste – a decorrere dalla predetta data – anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato:
- per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore;
- professionalizzante;
- di alta specializzazione e ricerca;
- rientrano infine nell’obbligo anche i lavoratori a domicilio.
Ammortizzatori sociali: novità previste dalla Legge di Bilancio 2022
Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio i nuovi aspetti contributivi alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022. Ricordiamo che, con la Circolare 1° febbraio 2022, n. 18, l’INPS ha chiarito che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.
Cassa integrazione straordinaria, contributi previdenziali
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, che è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Di questo 0,90%:
- lo 0,60% è a carico dei datori di lavoro;
- lo 0,30% è a carico del lavoratore.
FIS, riduzione contributiva per il 2022
Chi sono i datori di lavoro assoggettati al FIS? Da quest’anno, rientrano nell’alveo del predetto fondo i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che:
- non rientranti nell’ambito della CIGO;
- non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Dal 1° gennaio 2022, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo:
- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Tuttavia, esclusivamente per quest’anno, il legislatore ha disposto una riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Nel dettaglio, la contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue :
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente
- fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% – 0,35%);
- da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% – 0,25%);
- più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% – 0,11%);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% – 0,56%).
Contributo addizionale, cosa cambia dal 2022
La contribuzione addizionale, sia per la CIGO che per la CIGS, è confermata nella misura ad oggi prevista. Unica novità è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025, poiché prevede una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.
Nulla di nuovo per il FIS, in quanto la contribuzione addizionale rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse. Dal 1° gennaio 2025, invece, il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).