Il socio che ricopre cariche sociali nell’ambito di una società di capitali, può anche essere lavoratore dipendente della società stessa? Le figure di amministratore e dipendente, sono compatibili tra di loro? A questo interrogativo ha dato risposta l’INPS con il Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, al fine di assicurare uniformità di comportamento dei soggetti coinvolti.
La risposta dell’Istituto Previdenziale è positiva, ma ad alcune condizioni. Non basta l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato; infatti è necessario accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione.
Amministratore e dipendente della stessa società: quando è possibile
Per individuare i criteri cui attenersi per valutare la compatibilità dell’amministratore con la fattispecie del lavoro dipendente, l’INPS richiama una precedente circolare numero 179 del 08/08/1989 e si basa inoltre su principi già espressi dalla Corte di Cassazione. Già a partire dagli anni ’90, l’orientamento della giurisprudenza prevede l’incarico di amministratore delegato, in una società di capitali non esclude astrattamente lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa azienda.
Infatti, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 18476/2014 e n. 24972/2013) l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato. Ciò vale esclusivamente quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale:
- al potere direttivo;
- di controllo;
- disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente.
Quindi, la carica di presidente del consiglio di una società di capitali non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato con la stessa azienda; poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale.
Per quanto riguarda invece la carica di amministratore delegato, bisognerà vedere la portata della delega ricevuta; se vi sono ampi poteri e quindi può agire senza il consenso del consiglio di amministrazione non potrà essere anche dipendente, se invece ha solo poteri di rappresentanza potrà essere al contempo anche lavoratore subordinato.
Amministratore unico e unico socio non possono essere anche dipendenti
Esistono, però, delle significative eccezioni. Infatti, la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è da escludere con riferimento all’unico socio. In tali casi, la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.
Allo stesso modo, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Amministratore Unico), non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.
Gli elementi da provare perchè vi sia compatibilità
Affinché l’amministratore delegato possa assumere le vesti del dipendente nella medesima società, è necessario:
- accertare in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico;
- verificare che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione
Quindi, chi vuole far valere i requisiti del vincolo di subordinazione (art. 2094 codice civile) ha l’onere di provare in modo certo l’assoggettamento:
- al potere direttivo;
- di controllo;
- disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Inoltre, come confermato dalla recente giurisprudenza, la qualifica di amministratore e il lavoro subordinato in una stessa società di capitali sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.
Altri elementi ai quali fare riferimento per l’accertamento del rapporto di lavoro dipendente sono:
- la periodicità e la predeterminazione della retribuzione;
- l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro;
- l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale;
- l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
- l’assenza di rischio in capo al lavoratore;
- la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc.
INPS, Messaggio n. 3359 del 17/09/2019
Per approfondimenti alleghiamo il messaggio in oggetto.
Messaggio INPS n. 3359 del 17/09/2019 (115,9 KiB, 1.950 hits)