Dal 2022 è possibile ottenere la nuova indennità di disoccupazione ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo. L’indennità in particolare scatta per gli eventi di disoccupazione avvenuti a far data dal 1° gennaio 2022 e viene erogata per un massimo di sei mesi per un importo pari, in linea di massima, al 75% del reddito percepito nell’anno precedente alla domanda.
Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato il messaggio 2535 del 22 giugno 2022, con il quale ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame delle richieste di Alas respinte per mancanza dei requisiti richiesti.
Indennità di disoccupazione ALAS cos’è e come funziona
Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) ha introdotto una nuova indennità di disoccupazione denominata ALAS rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
A copertura di questa nuova prestazione è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2% a carico dei datori di lavoro/committenti. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS.
A chi spetta
L’indennità di disoccupazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS:
- i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 182/1997;
- autonomi “esercenti attività musicali”.
Quali sono i requisiti richiesti
L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Quanto spetta e per quanto tempo dura la disoccupazione ALAS
L’indennità ALAS è rapportata:
- al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente;
- diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore abbia beneficiato della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.
L’ALAS è quindi corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo
Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decorrenza
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il 68esimo;
- dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
Disoccupazione lavoratori dello spettacolo, decadenza
Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
- infine nei casi di acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.
Istruzioni sul contributo aggiuntivo 2% per ALAS
Dal mese di gennaio del 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo e/o di collaborazione con i lavoratori che:
- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
- sono esercenti attività musicali
devono versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo è stata pertanto fissata nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.
Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili e le riduzioni previste sul pagamento della contribuzione aggiuntiva ALAS per datori di lavoro/committenti.