In questi giorni di caldo eccezionale sono ancora tanti i lavoratori che devono comunque andare a lavoro, perchè sono già andati in ferie in precedenza o perchè lavoratori stagionali o per altre svariate ragioni, magari dovute a datori di lavoro poco attenti. Ma cosa succede se al lavoro fa troppo caldo? Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare? Cosa prevede la legge?
Aggiornamento: sul “Rischio Calore” l’ispettorato del lavoro ha emanato la Nota 5056 del 13 luglio 2023 diretta ai datori di lavoro e agli ispettori, con la quale riepiloga le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori. La nota in particolate richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.
In base all’articolo 2087 del codice civile il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore, per fare ciò deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che sono necessarie, in base alla tipologia di lavoro e sulla base dell’esperienza e della tecnica.
- Al lavoro fa troppo caldo: cosa fare
- Video guida
- Il Microclima nel T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Sentenza della Cassazione sul microclima a lavoro
- Cassa Integrazione per caldo o freddo eccessivi
- Al lavoro fa caldo: come tutelare la salute del lavoratore
- Rischi ondate calore, circolare INL a tutela dei lavoratori
Al lavoro fa troppo caldo: cosa fare
Bisogna partire dal presupposto che non c’è una temperatura ordinaria o univoca da rispettare nei luoghi di lavoro: è chiaro che se in ufficio fa caldo è diverso da una fabbrica, oppure da un lavoro all’aperto sotto il sole, o in una cucina di ristorante oppure da altri tipi di lavoro.
Sarà quindi in fase di valutazione dei rischi che il responsabile della sicurezza dovrà stabilire qual è la temperatura ordinaria ideale, ovvero la temperatura massima e minima a cui potrà essere sottoposto il lavoratore.
La valutazione della temperatura in ambiente di lavoro non serve quindi solo a far star bene il lavoratore, ma soprattutto a salvaguardare la sua salute e sicurezza.
Video guida
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Il Microclima nel T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro
Anche il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D. lgs 81/2008, impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, fra cui il microclima.
Questi infatti possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia nell’immediato che nel lungo periodo.
In tal senso quindi il datore di lavoro, nel redarre il DVR, documento per la valutazione dei rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo freddo, sia se al lavoro fa troppo caldo.
Sentenza della Cassazione sul microclima a lavoro
Anche la Cassazione ha riconosciuto al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione nel caso di temperature proibitive.
Nell’ultima sentenza disponibile risalente al 2015, la Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di alcuni lavoratori che a causa del freddo eccessivo si erano astenuti dal lavoro.
Leggi anche: Al lavoro fa freddo? Il lavoratore può astenersi dal lavorare
Per gli Ermellini era stata legittima l’astensione dal lavoro, in quanto riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro.
Pertanto i lavoratori avevano il diritto ad essere retribuiti, anche senza aver effettuato la prestazione lavorativa.
Cassa Integrazione per caldo o freddo eccessivi
Anche l’INPS ha previsto la possibilità per le aziende di ricorrere alla Cassa Integrazione Ordinaria nel caso di eccessive temperature.
La CIG in edilizia ad esempio può essere richiesta nelle condizioni climatiche più critiche cioè quando il caldo o il freddo sono proibitivi.
La CIG infatti viene riconosciuta dall’Inps per il lavoro con temperature superiori ai 35 gradi.
Vedasi al riguardo la Circolare INPS n. 139 del 1 agosto 2016 la quale specifica che:
Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.
Al lavoro fa caldo: come tutelare la salute del lavoratore
In conclusione il lavoratore, nel caso in cui a lavoro fa troppo caldo, può andare via e chiedere un permesso se:
- il caldo eccessivo è dovuto a malfunzionamenti degli impianti di climatizzazione;
- se il caldo è dovuto a eventi atmosferici eccezionali.
E’ chiaro che la situazione cambia in base all’ambiente di lavoro: come detto un conto è che fa caldo in ufficio e un conto se il luogo di lavoro è la cucina di un ristorante o l’altoforno della fabbrica. Comunque nel caso in cui il lavoratore è obbligato a lavorare nonostante le alte temperature, ci sono comunque norme e prassi da seguire per evitare danni alla propria salute.
INAIL e il Ministero della Salute hanno rilasciato un’utile guida sui buoni comportamenti da seguire quando si è costretti a stare a lavoro nonostante le temperature eccessivamente calde.
Nell’opuscolo, che trovate a fondo articolo, si trovano ottimi consigli sulle situazioni che potrebbero verificarsi nei luoghi di lavoro quando il caldo è eccessivo. Ad esempio:
- Cosa fare in caso di colpo di calore del lavoratore;
- cos’è lo stress termico nei luoghi di lavoro;
- chi sono i lavoratori a rischio;
- quali sono i fattori di rischio.
Nella guida inoltre si possono trovare ottimi consigli sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
ESTATE SICURA - CALDO E LAVORO (928,5 KiB, 20.286 hits)
Progetto Worklimate INAIL – Guida informativa per la gestione del rischio caldo
Sullo stesso argomento l’INAIL in data 27 luglio 2022 ha rilasciato una guida illustrativa sullo stress termico denominata Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate.
Rischi ondate calore, circolare INL a tutela dei lavoratori
Come detto in premessa l’INL è tornato ancora sui rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori legati al caldo eccessivo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda nel comunicato stampa che il 22 giugno scorso aveva già emanato la nota n. 3783/2022, con oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
Tale nota richiamava anche i contenuti della precedente nota n. 4639/2021 sullo stesso argomento.
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