Agevolazioni fiscali disabili, quali sono, come ottenerli e come accedervi? Partiamo dal presupposto che la normativa fiscale italiana riconosce una serie di aiuti alle persone con disabilità ed ai loro familiari, giustificate dalla necessità di ridurre il peso delle imposte nei confronti di soggetti chiamati a farsi carico di spese (talvolta ingenti) legate all’assistenza sanitaria e domiciliare, all’acquisto di medicinali o di strumenti di ausilio negli atti della vita quotidiana.
I benefici fiscali spaziano dal settore auto (acquisto, bollo, manutenzione) sino ad arrivare all’imposta su successioni e donazioni, passando per l’eliminazione delle barriere architettoniche; sono numerosi gli esempi di deduzioni, detrazioni o abbattimento dell’IVA riconosciuti a chi è colpito da disabilità. La materia è talmente vasta che la stessa Agenzia Entrate le ha dedicato una guida, disponibile collegandosi al portale “agenziaentrate.gov.it – Home – Aree tematiche – Agevolazioni per le persone con disabilità”.
Agevolazioni fiscali disabili 2022: quali sono e come accedervi
Ecco di seguito un elenco completo e aggiornato di bonus, aiuti e agevolazioni per i disabili e loro familiari. Partiamo dalle spese per l’auto, passando per le spese sanitarie e poi l’assistenza e l’acquisto di mezzi di ausilio ecc.
Agevolazioni fiscali disabili per l’auto
Le persone:
- Non vedenti;
- Sorde;
- Con disabilità psichica o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento;
- grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni;
- ridotte o impedite capacità motorie;
o il familiare che le ha in carico, possono beneficiare di una serie di agevolazioni legate al settore auto.
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Detrazione al 19% per l’acquisto di veicoli
L’acquisto di mezzi di locomozione (nuovi o usati) senza limiti di cilindrata, conferiscono alla persona con disabilità il diritto ad una detrazione del 19%, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
L’accesso alla misura è ammesso una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto.
Rientrano nell’agevolazione anche le spese per la riparazione del mezzo, eccezion fatta per i costi di ordinaria manutenzione ed i costi di esercizio (assicurazione, carburante, lubrificante).
Agevolazione IVA al 4% per acquisto auto disabili
L’acquisto di autovetture nuove o usate, con:
- Cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici con motore a benzina o ibrido;
- Cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici con motore diesel o ibrido;
- Potenza non superiore a 150 kW se dotate di motore elettrico;
scontano un’IVA ridotta al 4%.
Quest’ultima è applicabile anche a:
- Acquisto di optional;
- Prestazioni di adattamento dei veicoli;
- Cessioni di strumenti ed accessori utilizzati per l’adattamento.
Esenzione dal pagamento del bollo auto persone con disabilità
L’auto intestata alla persona con disabilità o al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel rispetto dei limiti di cilindrata sopra citati, gode dell’esenzione permanente dal pagamento del bollo.
Competente a riconoscere l’esenzione, previa istanza dell’interessato, è l’ufficio tributi della regione o, qualora non istituito, l’ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate.
Esenzione dall’imposta di trascrizione
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (eccezion fatta per i mezzi di sordi e non vedenti).
Agevolazioni fiscali disabili per spese sanitarie
Spese sanitarie deducibili
Sono deducibili dal reddito complessivo le:
- Spese sanitarie generiche (per esempio per la visita del medico generico o acquisto di medicinali);
- Spese di assistenza specifica, ad esempio assistenza infermieristica e riabilitativa;
anche se sostenute per un familiare con disabilità non a carico fiscalmente.
Spese sanitarie detraibili
In generale, le spese sanitarie specialistiche (ad esempio analisi e prestazioni chirurgiche) conferiscono il diritto ad una detrazione del 19%, calcolata sull’ammontare complessivo delle stesse, eccedente la franchigia di 129,11 euro. Il diritto alla detrazione è esteso al familiare che ha in carico la persona con disabilità.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza franchigia) una serie di spese tra cui, ad esempio per acquisto di:
- poltrone per inabili e persone non deambulanti ovvero apparecchi per il contenimento di fratture, ernie o per la correzione dei difetti alla colonna vertebrale;
- arti artificiali per la deambulazione;
- cucine, limitatamente ai dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (indicate in fattura) con l’obiettivo di facilitare il controllo dell’ambiente da parte di persone con disabilità.
Assistenza a persone non autosufficienti
Nelle ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è prevista una detrazione del 19%, calcolata su una spesa non superiore a 2.100,00 euro, sostenuta per gli addetti all’assistenza personale.
La misura (estesa al familiare del disabile, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a carico) spetta a patto che il reddito complessivo del contribuente non ecceda i 40 mila euro.
Peraltro, il limite di spesa di 2.100 euro deve intendersi riferito al singolo soggetto, a prescindere dal numero di coloro cui si riferisce l’assistenza.
Lo stato di “non autosufficienza” (risultante da apposita certificazione medica) coincide con l’impossibilità delle persone di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare o indossare gli indumenti. Sono altresì ricomprese le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Detrazione per l’eliminazione di barriere architettoniche
Detrazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Introdotta dalla recente Manovra 2022 (approvata con Legge 30 dicembre 2021 numero 234) una detrazione, pari al 75% delle spese sostenute tra il 1° gennaio ed il prossimo 31 dicembre, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo, dev’essere calcolata su importo non eccedente:
- I 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e dotati di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro (moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) per le strutture formate da due ad otto unità immobiliari;
- 30 mila euro (moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) per le strutture formate da più di otto unità immobiliari.
Gli interventi in parola devono rispettare i parametri previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989 numero 236.
La detrazione è in ogni caso estesa anche a:
- Interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- Spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali in caso di sostituzione dell’impianto.
In alternativa alla detrazione al 75% è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Le altre agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Sempre per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire di:
- Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis comma 1 lettera e del TUIR) pari al 50% (calcolare su un importo massimo di 96 mila euro) se la spesa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2024 (per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025 la detrazione si riduce al 36% su un importo massimo di 48 mila euro);
- Detrazione al 110% (cosiddetto “Superbonus”) se l’eliminazione delle barriere architettoniche è eseguita insieme agli “interventi trainanti”.
Mezzi di ausilio e sussidi tecnico – informatici
Aliquota IVA ridotta per i mezzi di ausilio
Prevista un’aliquota ridotta al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per l’acquisto di dispositivi necessari alla deambulazione, all’accompagnamento ed al sollevamento delle persone con disabilità, tra cui ad esempio:
- Servoscala ed altri mezzi simili, in grado di permettere ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche;
- Protesi dentarie, apparecchi di ortopedia ed oculistica;
- Protesi ed ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti.
Aliquota IVA ridotta e detrazione per sussidi tecnico – informatici
Prevista l’aliquota IVA ridotta al 4% e la detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di sussidi tecnico – informatici destinati a favorire l’autosufficienza e l’integrazione di persone con disabilità ai sensi della Legge numero 104/1992.
Ci si riferisce, ad esempio, all’acquisto di modem, pc e telefoni a viva voce.
Altre agevolazioni (per i non vedenti)
I soggetti non vedenti possono beneficiare di:
- Detrazione IRPEF al 19% calcolata sulle spese sostenute per l’acquisto del cane guida;
- Detrazione forfettaria, pari a 1.000 euro, per il mantenimento del cane guida;
- Aliquota ridotta al 4% per l’acquisto di prodotti editoriali destinati a non vedenti o ipovedenti.
Detrazione per le polizze assicurative
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 15 comma 1 lettera f) prevede una detrazione del 19% da calcolarsi sui premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di:
- Morte, per un ammontare detraibile non superiore a 530,00 euro;
- Invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, nel limite massimo detraibile di 530,00 euro;
- Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nel rispetto della somma massima detraibile di 1.291,14 euro.
Con esclusivo riferimento ai premi per assicurazioni che coprono il rischio morte, a tutela di persone con disabilità grave, la soglia detraibile passa da 530,00 a 750,00 euro.
Il maggior tetto opera anche in presenza di più beneficiari, di cui soltanto uno di essi è disabile.
Imposta agevolata su successioni e donazioni
L’imposta sulle successioni e donazioni è applicata in misura agevolata se il beneficiario è una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della Legge numero 104/1992).
In queste ipotesi, la tassazione a carico dell’erede o del destinatario della donazione si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) eccedente l’importo di 1.500.000,00 euro.