Semaforo verde per le agevolazioni assunzioni giovani 2021; infatti, con la Circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’INPS ha recepito le novità introdotte dall’art. 1, co. da 10 a 15, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36 anno di età.
Si precisa, al riguardo, che bisognerà comunque attendere l’autorizzazione della Commissione europea, perché l’INPS pubblichi un messaggio con le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto. Ciò con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Agevolazioni assunzioni giovani 2021: le Legge di Bilancio 2021
La L. n. 178/2020 all’art, 1, co. 10 ha previsto un incentivo contributivo:
- in favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
effettuate nel biennio 2021- 2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
Durata dell’incentivo
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Al tal fine è necessario che i soggetti alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;
- Puglia;
- Calabria;
Inoltre, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
Quali sono i datori di lavoro interessati
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della P.A.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
Come anticipato in premessa, l’esonero riguarda i soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:
- contratti di lavoro intermittente;
- rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti con personale con qualifica dirigenziale.
Esonero assunzioni giovani 2021: misura dell’incentivo
L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Pertanto, l’esonero contributivo non è cumulabile con
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
- di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.
Circolare INPS numero 56 del 12-04-2021
In ultimo alleghiamo la circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 56 del 12-04-2021 (242,9 KiB, 320 hits)