La Legge di Bilancio 2023 ha rimodulato le agevolazioni assunzioni donne 2023, tecnicamente denominato “Esonero per assunzioni di donne lavoratrici nel 2023” originariamente previsto dalla “Riforma Fornero” (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012), ma cambiato poi con la Manovra 2021. Con la Legge di Bilancio 2021 è stato infatti previsto, in via sperimentale, un esonero contributivo totale per l’assunzione di donne per il biennio 2021-2022 ma nel limite di 6.000 euro annui. La legge di bilancio 2023 ha confermato detto esonero anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il limite massimo di importo è stato però innalzato a 8.000 euro annui.
Pertanto con la Legge di Bilancio 2023, la percentuale di decontribuzione è rimasta al 100%, ma nel limite massimo di 8.000 euro annui, per il 2023, mentre per il periodo 2021-2022 il limite era a 6.000 euro annui.
L’INPS ha rilasciato la circolare 58 del 23 giugno 2023 (disponibile a fondo pagina) con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus assunzioni donne e chiarisce alcuni aspetti relativi ai requisiti soggettivi per l’ottenimento dell’agevolazione.
Agevolazioni assunzioni donne 2023: cosa prevedeva la Riforma Fornero
Come appena anticipato, l’incentivo volta all’assunzione di donne è contenuta nella “Riforma Fornero” all’art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Esso prevedeva una riduzione pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro.
Nello specifico, per le assunzioni con:
- contratto a tempo determinato, la durata è pari a 12 mesi;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata è pari a 18 mesi dalla data di assunzione.
Mentre per le trasformazioni del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la durata è fino al 18esimo mese dalla data di assunzione.
Cosa prevedeva la Legge di Bilancio 2021
Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto che l’esonero totale (100%) nel limite annuo di 6.000 euro si applica esclusivamente alle assunzioni di cui alla predetta legge effettuate nel biennio 2021-2022.
Pertanto, l’esonero potrà essere attribuito:
- ai contratti a tempo determinato e indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022;
- alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
La novità della Legge di Bilancio 2023
Come detto in premessa la legge di bilancio 2023 ha confermato l’esonero contributivo al 100% anche per:
- le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato,
- e per le trasformazioni a tempo indeterminato
di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il limite massimo di importo è stato però innalzato a 8.000 euro annui.
Quali sono i requisiti soggettivi
Possono essere assunte in maniera agevolata:
- donne “svantaggiate” con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti. Oltre al requisito anagrafico, è necessario essere anche in stato di disoccupazione;
- donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- ” ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- ” residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)1
Si ricorda, al riguardo, che è privo d’impiego regolarmente retribuito chi negli ultimi sei mesi:
- non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni.
Qual è l’importo dell’agevolazione
Come detto, l’agevolazione assunzione donne 2023 consiste in una riduzione contributiva è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Da notare che la norma non fa riferimento a riparametrazione e applicazione su base mensile. Pertanto, come affermano gli esperti della Fondazione Sudi CdL, si può considerare il massimale quale plafond annuale di esonero contributivo del datore di lavoro.
Le ulteriori condizioni
Per ottenere il bonus assunzioni donne il singolo richiedente dovrà rispettare le seguenti condizioni:
- non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi computando tutti gli aiuti di Stato concessi ai sensi della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
- incremento occupazionale netto.
Circolare INPS 58 del 23 giugno 2023
Con circolare 58 del 23 giugno 2023 l’INPS fornisce le istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.
In particolare, la circolare indica:
- i datori di lavoro che possono accedere ai benefici;
- le lavoratrici per cui spettano gli incentivi;
- i rapporti di lavoro incentivati e la durata;
- l’assetto, la misura e le condizioni;
- le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.
Istruzioni Modello 770/2023 (581,5 KiB, 103 hits)
Circolare INPS 32 del 22 febbraio 2021
Alleghiamo per completezza anche la Circolare 32 del 22 febbraio 2021 con la quale l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus assunzioni donne e chiarisce inoltre che per “assunzioni di donne lavoratrici”, si intendono le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”.
Inoltre nella circolare l’Istituto ricorda che, per ottenere il beneficio, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata ovvero oltre i 12 mesi; oppure necessita il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
Circolare INPS numero 32 del 22-02-2021 (233,5 KiB, 2.971 hits)