Il 2021 è un anno ricco di novità in tema di agevolazioni contributive finalizzate a favorire le assunzioni, ovvero l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune fasce della popolazione, esposte al rischio di trovare con difficoltà un’occupazione. L’INPS ha recentemente rilasciato un comunicato stampa con il quale fornisce un Focus sulle agevolazioni contributive.
Accanto ai vari sgravi o bonus presenti da molti anni, come quello per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASPI, la Legge di bilancio prima e la normativa COVID-19 hanno esteso o modificato nell’anno corrente il novero delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale.
Aggiornamento: con il Messaggio numero 3389 del 7 ottobre 2021 l’INPS recepisce l’ok della Commissione Europea alle Agevolazioni assunzioni Under 36 e fornisce le indicazioni sulle modalità operative circa la fruizione degli sgravi assunzioni under 36.
Facciamo il punto della situazione sulle agevolazioni assunzioni spettanti nel 2021, distinguendo tra quelle già fruibili e le altre che, al contrario, devono terminare l’iter autorizzativo in Commissione europea.
Agevolazioni assunzioni Under 36
La Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 numero 178) ha previsto per il biennio 2021-2022 di innalzare dal 50 al 100% dei contributi INPS conto azienda, l’ammontare dell’esonero contributivo (già introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2018 dalla Legge n. 205/2017):
- Per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 se la sede o l’unità produttiva di assunzione è ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Puglia;
- Nel rispetto del limite annuo di 6 mila euro;
a beneficio dei datori che assumono giovani, che alla data di assunzione:
- Hanno un’età non superiore a 35 anni e 364 giorni (36 anni non compiuti);
- Non siano mai stati parte di un precedente rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro.
Al contrario, lo sgravio spetta in presenza di periodi di:
- Apprendistato;
- Lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Pregressi contratti a tempo indeterminato all’estero o a scopo di somministrazione sono invece ostativi all’esonero.
Il beneficio, riconosciuto anche nelle ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, non è attualmente fruibile; si è avuta infatti l’autorizzazione della Commissione europea, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”, ma l’INPS deve ancora recepire l’autorizzazione.
Messaggio INPS numero 3389 del 07-10-2021
Di seguito il testo del messaggio INPS con le istruzioni per la fruizione dell’agevolazione under 36.
Messaggio INPS numero 3389 del 07-10-2021 (146,9 KiB, 400 hits)
Agevolazioni assunzioni Disoccupati in NASpI e RdC
Le aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASPI, hanno diritto ad uno sgravio calcolato in misura pari al 20% del sussidio che sarebbe spettato al neo-assunto se fosse rimasto privo di lavoro.
L’agevolazione è:
- Riconosciuta anche per le stabilizzazioni di rapporti a termine instaurati con lavoratori in NASPI;
- Utilizzata dall’azienda per i periodi di effettivo pagamento della retribuzione;
- Di importo non superiore alla retribuzione mensile;
- Erogata per i mesi residui di NASPI teoricamente previsti per il dipendente.
Beneficiari Reddito di Cittadinanza
Allo stesso modo se si assume un beneficiario di reddito di cittadinanza e l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato compreso il contratto di apprendistato, il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza.
Contratto di rioccupazione
Con il messaggio numero 3050 del 9 settembre scorso l’INPS ha comunicato la possibilità di inviare sul proprio portale online i moduli di istanza “RIOC”, al fine di ottenere l’esonero totale dal versamento dei contributi conto azienda:
- Per un periodo massimo di 6 mesi;
- Nel rispetto del limite di 6 mila euro annui, riparametrati su base mensile in 500,00 euro (equivalenti a 6.000,00 / 12).
Lo sgravio spetta per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 a mezzo del cosiddetto “contratto di rioccupazione”, attivato a tempo indeterminato con lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati nel periodo di ripresa dell’economia post emergenza COVID-19.
Il contratto di rioccupazione prevede altresì la stesura di progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, con l’obiettivo di portare le competenze professionali del neo assunto in linea con il nuovo contesto lavorativo.
Decontribuzione Sud
Per sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno è stata estesa, sino al 2029, l’agevolazione cosiddetta Decontribuzione Sud; ovvero l’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro privati che operano nel mezzogiorno d’Italia.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Agevolazioni assunzioni Over 50
L’assunzione di lavoratori:
- Con almeno 50 anni di età;
- Disoccupati da oltre 12 mesi;
portano in dote all’azienda uno sgravio pari al 50% dei contributi INPS conto ditta e dei premi assicurativi INAIL, per una durata di:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, estesi a 18 mesi se, entro la scadenza, il contratto viene trasformato a tempo indeterminato;
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Il diritto allo sgravio è subordinato al fatto che, grazie all’assunzione, si realizza un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Agevolazioni assunzioni Donne
L’agevolazione contributiva prevista per gli ultracinquantenni è estesa anche alle realtà che assumono donne, di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, alternativamente:
- Residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
- Con una professione ovvero appartenenti ad un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale uomo – donna (eccedente per almeno il 25% la disparità media di genere).
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, l’ultima Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha elevato lo sgravio alla totalità dei contributi INPS carico azienda, nel rispetto del limite massimo di 6 mila euro annui, per un periodo di:
- 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato, elevabili sino a 18 mesi in caso di stabilizzazione a tempo indeterminato;
- 18 mesi, per i contratti a tempo indeterminato.
L’assunzione agevolata deve comunque comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il totale degli occupati in ciascun mese ed il numero medio della forza lavoro nei dodici mesi precedenti.
L’applicazione in concreto dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Come peraltro chiarito dall’INPS nella Circolare numero 32 del 22 febbraio 2021:
“In ragione del fatto che sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione, si precisa che, con apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro”.
Sostituzione lavoratrici in maternità
L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti in congedo di maternità, conferisce all’azienda il diritto ad una riduzione dei contributi INPS e dei premi INAIL pari al 50%.
Lo sgravio, calcolato con riferimento al lavoratore assunto a termine, spetta a:
- Datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, in caso di assunzione in sostituzione di dipendenti assenti in congedo di maternità, paternità, congedo parentale o per malattia del figlio;
- Qualsiasi datore di lavoro (a prescindere dalla forza lavoro) se il sostituito è una lavoratrice autonoma in maternità (tali si intendono commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre).
La riduzione dei contributi carico ditta è applicabile:
- Sino al compimento di un anno di età del bambino del soggetto sostituito per le realtà con meno di 20 dipendenti;
- Per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre il primo anno di vita del bambino per tutti i datori di lavoro.
Ai fini dell’accesso allo sgravio è ammesso un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito sia prima che dopo l’assenza. In particolare, l’assunzione può essere anticipata fino ad un mese prima dell’inizio della maternità o in generale del congedo (i contratti collettivi possono tuttavia estendere la compresenza).
Si precisa da ultimo, come ha avuto modo di sottolineare la Cassazione, che la concessione del beneficio prescinde da una corrispondenza tra la qualifica del sostituto e del sostituito, essendo ammessi spostamenti interni attraverso un sistema di sostituzioni con scorrimento a catena, a patto che vi sia comunque un rapporto di causa – effetto tra l’assunzione del sostituto e la riorganizzazione aziendale.