Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio il Decreto 10 aprile 2018, recante i requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il Decreto detta quindi i requisiti obbligatori riguardo alle competenze professionali del personale operante nelle agenzie e ai locali adibiti per l’esercizio dell’attività di agenzia del lavoro.
Agenzie per il Lavoro: competenze professionali
Le Agenzie per il lavoro devono avere, recita l’articolo 1 del Decreto, personale qualificato secondo le seguenti modalità:
- per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione (art. 4, comma 1, lettere a), b) e c)
del D. lgs. 276/2003):- minimo 4 unità presso la sede principale;
- minimo 2 unità per ogni unità organizzativa;
- inoltre per ogni unità organizzativa, si deve necessariamente indicare un responsabile, che può avere anche funzioni di operatore;
- per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (art. 4, c. 1, lettere d) ed e) del D. lgs. 276/2003):
- almeno 2 unità nella sede principale;
- minimo 1 unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
- infine per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.
Per personale qualificato si intende personale dotato di adeguate competenze professionali (esperienza professionale di almeno 2 anni da dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro ecc.) In alternativa l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all’esperienza professionale.
Le agenzie per il lavoro devono comunicare all’ANPAL l’organigramma aziendale delle unità organizzative (allegando l’organigramma con i curricula e le variazioni successivamente intervenute). Questo elenco deve essere pubblico e accessibile.
Agenzie per il Lavoro: Locali per l’esercizio dell’attività
L’articolo 2 del Decreto detta le informazioni e i requisiti di idoneità relativamente ai locali adibiti all’esercizio di agenzia per il lavoro. Queste devono essere in possesso di locali e attrezzature d’ufficio e informatiche, oltre a collegamenti internet idonei allo svolgimento dell’attività.
I locali in oggetto devono essere distinti da quelli di altri soggetti (niente uffici misti quindi) e le strutture devono essere adeguate allo
svolgimento dell’attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
I locali adibiti a sportello devono avere i seguenti requisiti:
- conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
- essere conformi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- accessibili e attrezzate per i visitatori disabili;
- devono avere una adeguata dotazione di attrezzature, spazi e materiali idonei;
- vi deve essere sempre la presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
- deve essere indicato all’esterno dei locali l’orario di apertura al pubblico;
- all’interno dei locali inoltre vi devono essere indicazioni:
- sugli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
- nominativo del responsabile.
Per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione servono almeno 6 sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale.
Infine i locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere,
in aggiunta ai requisiti previsti sopra:
- garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
- presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore della norma
All’articolo 3 il Decreto stabilisce che le agenzie per il lavoro già in possesso di autorizzazione ovvero già operanti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della norma.
Le successive richieste di autorizzazione verranno rilasciate solo se le agenzie per il lavoro richiedenti saranno in possesso dei requisiti elencati.
Min. Lavoro, Decreto 10 aprile 2018
Alleghiamo quindi il testo del decreto 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22-5-2018.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 aprile 2018 (128,8 KiB, 1.075 hits)