Con la circolare congiunta n. 11 del 2018 di Ministero del Lavoro e Anpal si interviene sull’accordo di ricollocazione per lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero.
La Circolare si concentra sulle modalità e i criteri di accesso all’accordo di ricollocazione come da art. 24-bis del D.Lgs. 148/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018 (vedi art. 1, comma 136, L. 205/2017).
È stata quindi riconosciuta l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, art. 23 D.Lgs. 150/2015, ai lavoratori e alle lavoratrici che rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero lo richiedano espressamente all’Anpal. Non verrà poi accolta ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti previsti dall’art. 24 dello stesso decreto.
Vediamo dunque brevemente quanto comunicato dalla circolare 11/2018, per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale allegato a fondo pagina.
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L’accordo di ricollocazione
Ai sensi del comma 1 dell’art. 24-bis, la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.lgs. 148/2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia previsto il completo recupero occupazionale, può concludersi con un accordo di ricollocazione rispetto agli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.
Il verbale della procedura di consultazione per il ricorso all’intervento di CIGS dovrà riportare al suo interno l’accordo con il quale le parti definiscono il piano di ricollocazione. Fino al 30.09.2018 l’accordo di ricollocazione potrà essere distinto o temporalmente successivo al verbale di consultazione, ma in questo caso le parti dovranno riattivare il confronto presso il Ministero o la Regione. In entrambi i casi l’accordo va comunque trasmesso all’Anpal dal datore di lavoro entro 7 giorni dalla stipula.
Non è possibile ricorrere all’accordo di ricollocazione in caso di CIGS determinata da Contratto di Solidarietà.
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Richiesta e modalità operative dell’assegno di ricollocazione
I lavoratori e le lavoratrici coinvolti nella riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ambiti aziendali o profili professionali dichiarati in esubero possono richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni previsti dal programma di CIGS.
Verrà quindi previsto un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione di durata pari a quella della CIGS o comunque non inferiore a 6 mesi. Questo servizio è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi se non è stato usato l’intero ammontare dell’assegno entro il termine della CIGS.
Il programma di assistenza intensiva dovrà essere inoltre compatibile con l’attività lavorativa residua e con l’accordo di ricollocazione, le convocazioni e le iniziative di politica attiva andranno quindi svolte fuori dall’orario di lavoro. Non trova infine applicazione l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
I benefici per lavoratori e imprese
In caso di contratto di lavoro con un altro datore, che non abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, il lavoratore o la lavoratrice ha diritto:
- all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- all’erogazione, da parte dell’Inps, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto per il periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale.
Al datore di lavoro che assume spetta invece l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti; con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo annuale di 4.030 euro per un periodo massimo di:
- 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, a cui possono aggiungersi altri 6 mesi con la trasformazione a tempo indeterminato.
Per la fruizione del beneficio l’Anpal comunicherà all’Inps i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo in cui usufruiscono dell’assegno di ricollocazione.
Circolare congiunta Ministero del Lavoro e ANPAL n. 11 del 7 giugno 2018
Circolare Mi. Lavoro e ANPAL n. 11 del 7 giugno 2018 (523,3 KiB, 562 hits)