Con la recentemente ordinanza n. 14919 la Corte di Cassazione ha rimarcato che, nei cd. scorrimenti di graduatoria nelle selezioni del pubblico impiego, i soggetti idonei – ma non vincitori – non possono vantare un diritto soggettivo a firmare il contratto di lavoro dipendente presso la PA.
Ricordiamo che l’istituto dello scorrimento di graduatoria – propria o approvata da altri enti – attiene al procedimento che permette ad una PA di procedere all’assunzione di nuovo personale, in caso di sopravvenute vacanze di posti in organico o per la rinuncia di qualcuno tra i vincitori del concorso a cui si è partecipato. Con lo scorrimento, nei limiti di validità temporale della graduatoria, si procede ad individuare ulteriori ‘vincitori’ tra coloro che, pur avendo superato tutte le prove concorsuali, sono risultati in una posizione di graduatoria non utile all’assunzione. Di fatto si tratta di una sorta di escamotage che evita di effettuare un nuovo concorso pubblico, con oggettivo risparmio di spesa e tempi di assunzione.
Dopo queste brevi premesse, vediamo più da vicino i contenuti dell’ordinanza n. 14919 dello scorso 28 maggio, emessa dalla Corte di Cassazione, e chiariamo perché è preferibile che i concorsisti la conoscano.
Scorrimento graduatorie concorsi e diritto all’assunzione: il caso concreto
Alcuni lavoratori del pubblico impiego, che avevano partecipato a corsi-concorsi per titoli ed esami per i passaggi interni di Area e che erano risultati tutti idonei nelle graduatorie – avevano fatto causa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) – datore di lavoro – onde conseguire l’inquadramento nella Area III, posizione economica F1.
I lavoratori avevano dedotto l’inadempimento del MIBACT, in quanto quest’ultimo non aveva disposto lo scorrimento delle graduatorie alla luce sia dell’entrata in vigore dell’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, sia del diniego di autorizzazione da parte degli organi di controllo alla copertura dei restanti 460 posti banditi. In giudizio – si legge nell’ordinanza della Cassazione – avevano riferito di essere risultati tutte idonei nelle graduatorie, a fronte del numero di posti utili a bando autorizzati, e cioè 460 unità rispetto alle 920 programmate.
Come già in primo grado, anche in secondo la Corte d’Appello diede loro ragione, considerando dovuto il richiesto passaggio e confermando l’inquadramento dei lavoratori del MIBACT in base a concorsi interni di cui al Ccnl Comparti Ministeri 1998-2001.
In Cassazione il ribaltamento favorevole al Ministero. Infatti l’ordinanza del 28 maggio ha rimarcato quanto segue:
- in generale, nel pubblico impiego contrattualizzato, la PA datrice di lavoro, allo scopo di effettuare la selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, può decidere in libertà se utilizzare o meno le graduatorie degli idonei “per scorrimento”;
- tuttavia, potrebbe essere obbligata ad utilizzare dette graduatorie in virtù di una previsione ad hoc di cui alla contrattazione collettiva o nello stesso bando di concorso.
Nel caso concreto affrontato dai giudici di legittimità, si è affermato che i dipendenti pubblici, non vincitori del concorso per il conseguimento della qualifica superiore, ma pur ritenuti idonei nella correlata graduatoria, non vantano un diritto soggettivo al riconoscimento di tale qualifica per scorrimento – in ipotesi di posizioni vacanti.
Piuttosto, la posizione degli idonei può essere definita meramente una “aspettativa verso lo scorrimento” e di ciò si trova conferma nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 794 del 2005.
Scorrimento graduatorie concorsi: per la Cassazione non sussiste un diritto all’assunzione tout court
Secondo il ragionamento della Corte, superare un concorso pubblico non significa ottenere – in ogni caso – il posto di lavoro. La PA infatti ha la facoltà di decidere se coprire le posizioni vacanti, e tale scelta dovrà sempre essere in linea con l’art. 97 della Costituzione Italiana, nel quale compaiono queste parole:
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Pertanto ogni scelta in merito alle assunzioni dovrà comunque rispettare i principi costituzionali, in materia di buona organizzazione del pubblico impiego. Secondo la Cassazione:
il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l’amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost.
In sintesi, anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, deve essere sottoposto alla condizione che gli uffici conservino l’identico assetto organizzativo presente alla data della pubblicazione del bando di selezione pubblica.
E a maggior ragione – prosegue la Corte di Cassazione – tali principi valgono in tema di scorrimento, in quanto:
è la natura stessa di quest’ultimo che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728).
In particolare, nel testo dell’ordinanza in oggetto si trova indicato che lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il D.Lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell’asserito diritto vantato dai dipendenti allo scorrimento della graduatoria.
Le conclusioni della Cassazione
Il varo di nuove normative o le modifiche all’organizzazione degli uffici può incidere sull’applicabilità delle assunzioni. Se si registra una variazione nell’assetto organizzativo della PA, questa ha non soltanto la facoltà, ma altresì il dovere di sospendere i provvedimenti di assunzione che non siano compatibili con le necessità oggettive di aumento del personale.
Il riconoscimento dell’inquadramento di cui al bando di concorso – continua l’ordinanza – presuppone che, quando il provvedimento di nomina viene preso, gli uffici debbano avere lo stesso assetto organizzativo che avevano quando è stato pubblicato il bando.
La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso del Ministero, rimarcando che la normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 150/2009) impediva l’utilizzo delle graduatorie per le progressioni verticali riservate ai dipendenti pubblici interni. Lo stesso giudice ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha rigettato le domande dei lavoratori del pubblico impiego, che chiedevano il riconoscimento del superiore inquadramento.