TFA speciali: la nota del Miur dello scorso 8 maggio 2012, sull’abilitazione prevista per i docenti che hanno 36 mesi di servizio (o tre anni) ma che non sono ancora abilitati, più che chiarezza, ha portato notevole scompiglio. Soprattutto perchè nessun riferimento è stato dato su come quantificare i “36 mesi” di servizio.
A tal proposito, il 9 maggio, c’è stata anche una interrogazione parlamentare promossa da esponenti di FLI, che chiedeva al governo di chiarire se i 36 mesi “siano riferiti ad anni solari o, più ragionevolmente, ad anni scolastici”, oltre che i destinatari dei percorsi speciali di abilitazione diversi dal TFA. Il procedimento è ancora in corso.
Nella giornata del 14 maggio, c’è stato un incontro al Miur con i sindacati. Vi riporto il resoconto integrale pubblicato dal sindacato GILDA (federazione Gilda- Unams), relativo sia ai TFA ordinaria che, a quelli speciali.
TFA speciali: chiarimenti per i docenti con 36 mesi di servizio
Il TFA SPECIALE con accesso diretto mediante moduli aggiuntivi con il conseguimento di 27 CFU sarebbe rivolto solo a coloro che hanno i seguenti requisiti:
- 3 anni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. I tre anni sarebbero riconosciuti mediante supplenze annuali fino al termine delle lezioni, supplenze annuali fino al 31 agosto, supplenze continuative per almeno 180 giorni in un a.s.
- Il periodo che dovrebbe essere riconosciuto per il conteggio dei tre anni va dal 1999-2000 al 2011-12.
- Il TFA dovrebbe essere fatto nelle università del territorio riferito all’ultimo anno di supplenza (supplenza fatta a Bologna – Università dI Bologna…supplenza fatta a X – Università viciniori);
- Possono partecipare solo i non abilitati nella classe di concorso in cui hanno fatto il servizio di supplenza.
- I TFA speciali partirebbero subito per le classi di concorso attivate per i TFA ordinari rimandando all’attivazione delle altre classi di concorso e per la primaria, infanzia, sostegno materie artistiche in un secondo momento appena partiranno i TFA ordinari anche in questi ambiti.
- Per i TFA che interessano gli ITP (TFA sia ordinari che speciali) bisogna produrre un apposito regolamento con tempi non attualmente definibili con certezza.
TFA ordinari
Le OO.SS. hanno fatto rilevare, tra i tanti, in particolare i seguenti problemi operativi:
- manca ancora una chiarificazione circa le posizioni di punteggio di parità al termine delle prove di accesso laddove la normativa prevederebbe la priorità per il più giovane. Si propone invece di introdurre la deroga che consenta a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione di punteggio di essere ammessi ai TFA . Su tale punto l’amministrazione ha dato la sua disponibilità a verificare una possibile modifica dell’attuale normativa;
- appare grave il problema che si sta verificando in alcune regioni (Toscana, Veneto, ecc.) circa la concomitanza delle prove di alcune classi di concorso dello stesso ambito (in particolare i casi della A043 e A050 e delle lingue) che dovrebbero essere sostenute in città e università diverse nella stessa giornata. La proposta fatta dalle OO.SS. è quella di consentire l’iscrizione al test di accesso contemporaneamente nelle due università fatto stante che il test è identico. Passato il test si propone che le prove scritte siano organizzate possibilmente in giorni diversi per permettere a chi ha partecipato al test di continuare nella preselezione. Alla fine, dopo la prova orale dovrà essere operata l’opzione. Appare ancora incerta l’interpretazione che l’amministrazione dà circa l’attuale e vigente esistenza della classi di concorso che dovrebbe essere letta all’interno degli ambiti di insegnamento.
Abilitazione a cascata
Resta inalterata la norma circa la validità delle abilitazione a cascata (ad es. la A050 abilita automaticamente per la A043) mentre sembra più complicato far valere l’equipollenza delle abilitazione negli ambiti (ad es. sembra più difficile far passare il principio che un abilitato nella A043 possa essere di fatto abilitato nella A050). Per il momento l’amministrazione universitaria (dott. Livon) si è detta disponibile a rivedere il meccanismo della contemporaneità dando la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due test contemporanei per poi definire con opzione la prosecuzione delle altre prove di preselezione (prova scritta e prova orale).
L’amministrazione mediante faq si impegna a rispondere celermente ai quesiti rivolti dai partecipanti garantendo l’iscrizione automatica ai TFA per coloro che avevano già superato le prove di accesso alle ultime SSIS senza poter concludere il corso di formazione (cd “congelati SSIS“);
Ulteriori chiarimenti
- Mancano ancora riferimenti certi per l’avvio dei TFA ordinari per infanzia, primaria e sostegno;
- Manca ancora l’attivazione dell’AFAM per ciò che concerne l’avvio necessario dei TFA per strumento e materie artistiche.
- Manca ancora una normativa chiara sul diritto allo studio per chi insegna come supplente;
- Mancano ancora regole certe circa la possibilità di frequenza dei TFA in università di regioni diverse da quelle in cui si sta lavorando come supplenti. Su tali temi l’amministrazione si è impegnata a dare risposte certe in tempi brevissimi.
- I TFA vengono fatto sulle vecchie classi di concorso (e qui si apre la questione della prevalenza della tradizionale normativa sulle classi di concorso o quella riferibile agli ambiti di insegnamento). Per il nuovo regolamento sulle classi di concorso i tempi di approvazione sono di circa 12 mesi.
Fonte: www.gilda-unams.it