Riconoscimento abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero: parecchi di voi ci chiedono come fare ad insegnare se si ha un’ abilitazione all’insegnamento conseguito in un paese estero (UE o altro).
Ecco dunque una breve guida che credo farà piacere a tutti gli interessati.
Riconoscimento abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero
Il primo passo è quello di chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Diverse sono le modalità a seconda che il riconoscimento riguardi titoli conseguiti nell’Unione europea o meno. In ogni caso, la domanda deve essere presentata secondo i modelli scaricabili dal sito del Miur, Mod. A e Mod. B che trovate in fondo in allegato; rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il d. lgs. n. 206/2007 , è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
- docente di scuola dell’infanzia;
- docente di scuola primaria;
- di scuola secondaria di primo grado;
- di scuola secondaria superiore
Riconoscimento titoli conseguiti nell’Unione Europea
L’interessato deve:
- essere cittadino dell’Unione europea;
- possedere un titolo di formazione professionale rilasciato o da un Paese membro dell’Unione europea, ovvero da un Paese terzo (non comunitario), riconosciuto da uno Stato membro, a condizione che abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività di docente, certificata dal medesimo Stato (comunitario) che lo ha riconosciuto.
Per “titolo di formazione professionale” si intende un titolo (di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento.
Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, superamento concorso, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato (professione regolamentata).
Riconoscimento del titolo di formazione professionale
Il riconoscimento del titolo di formazione professionale ottenuto ai sensi del D.L.vo n. 206/2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento scolastico italiano.
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti (singola disciplina o gruppi di discipline) per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti siano comparabili, in base ai principi della direttiva, a quelli dell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente) nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali sia consentito insegnare.
Nel caso in cui si riscontrano differenze nei contenuti e/o nella durata della formazione comparata a quella italiana, i riconoscimenti professionali sono subordinati al superamento, da parte degli interessati, di misure compensative, ossia accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta e quella richiesta sul territorio nazionale nella specie di prova attitudinale, o, a scelta dell’interessato medesimo, di tirocinio di adattamento, presso istituzioni scolastiche italiane.
Conoscenza della Lingua italiana
La conoscenza della lingua italiana costituisce parte integrante della professione di docente, per il cui l’esercizio i beneficiari del riconoscimento devono possederne la competenza necessaria, così come previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007.
Le modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana come “mezzo” di insegnamento sono stabilite con circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010.
L’interessato, fatte salve le eccezioni contemplate nella citata C.M., per tutti gli insegnamenti può indifferentemente acquisire, previo esame, le certificazioni:
- “CELI 5 DOC” rilasciato dal Centro valutazione delle certificazioni linguistiche dell’Università per Stranieri di Perugia
- “CILS-DIT/C2” rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena
Solo per l’insegnamento nella scuola primaria, invece, è previsto, per entrambe le certificazioni una prova orale aggiuntiva.
Riconoscimento titoli conseguiti in paesi non comunitari
L’art. 49 del D.P.R. n. 394/99, come modificato dal D.P.R 18 ottobre 2004, n. 334, disciplina il riconoscimento del titolo di formazione professionale, conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea, ai fini dell’esercizio, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente da parte di cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti e non soggiornanti in Italia, che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti. Tale norma si applica anche ai cittadini comunitari in possesso di titoli non comunitari (art. 1, comma 2, D.L. vo n. 286/98).
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- Per le procedure di riconoscimento si applicano le disposizioni del d. lgs. nr. 206/2007,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita
Il riconoscimento è subordinato:
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- al possesso di titolo abilitante all’esercizio della professione di docente con attuale, pieno valore legale. Non è possibile il riconoscimento nel caso in cui, nel Paese di provenienza, la professione docente non sia regolamentata;
- possesso di un titolo di formazione professionale, rilasciato a cittadino straniero o comunitario, da un Paese non appartenente all’Unione europea;
- inoltre al fatto che per l’esercizio della professione, sia prevista, in Italia, l’iscrizione in elenchi speciali, graduatorie, albi;
- infine al possesso della necessaria competenza linguistica
Nel caso in cui si riscontrano differenze nei contenuti e/o nella durata della formazione, i riconoscimenti professionali sono subordinati al superamento, da parte degli interessati, di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova attitudinale o, a scelta dell’Amministrazione, di un tirocinio di adattamento.
Pertanto l’esperienza professionale, maturata nella specifica disciplina oggetto di riconoscimento nello Stato di origine o in altro Stato, potrà colmare eventuali differenze sostanziali, o parti di esse, o eventuali differenze di durata riscontrate nella formazione.
L’esercizio della professione
Inoltre l’esercizio della professione è subordinato:
- all’avvenuta adozione, da parte del MIUR, di un provvedimento di riconoscimento incondizionato;
- al possesso, per l’accesso all’insegnamento in posizione di dipendente pubblico (pubblico impiego), della cittadinanza comunitaria;
- al rispetto delle modalità, delle condizioni, dei limiti e degli adempimenti imposti dalla normativa vigente per i cittadini non comunitari;
Quindi per tutto il resto valgono le stesse disposizioni descritte sopra, in merito al riconoscimento del titolo conseguito in paese comunitario.
Allegati
Alleghiamo infine i seguenti documenti.
Domanda riconoscimento titolo U.E. Mod. A (124,2 KiB, 1.559 hits)
Domanda riconoscimento titolo Extra U.E. Mod. B (128,3 KiB, 1.024 hits)