La figura del mediatore familiare è piuttosto recente: si tratta di un professionista che si occupa di mediare tra le parti in caso di separazione di una coppia. L’obiettivo dell’intervento di questa figura è quello di consentire una risoluzione delle dispute senza arrivare in un tribunale.
Principalmente il mediatore familiare si occupa di sostenere il dialogo tra le parti, soprattutto nell’ottica di tutelare i figli minori. Si preoccupa quindi di facilitare la comunicazione al fine di trovare degli accordi specifici su questioni delicate come l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa dei coniugi oppure gli assegni di mantenimento.
Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto apposito che contiene il nuovo regolamento sulla disciplina professionale intorno a questa figura. Vediamo in questo articolo quali sono le nuove disposizioni e come funziona in Italia questo tipo di professione.
Chi è il mediatore familiare
Vediamo prima di tutto nel dettaglio chi è il mediatore familiare: si tratta di un professionista che ha le giuste competenze per poter sostenere la coppia separata, divorziata o in via di separazione, ad avere un dialogo costruttivo, favorevole a risolvere diverse questioni.
Non tutti possono svolgere questa professione: il mediatore familiare deve infatti possedere le giuste competenze per poter svolgere la propria funzione, in quanto soggetto terzo ed esterno alla coppia. La mediazione familiare si deve differenziare dalla psicoterapia o dalla consulenza legale.
In questi ultimi casi ci si rivolge maggiormente all’aspetto psicologico legato ad una separazione, che può coinvolgere sia la coppia che i figli, oppure l’aspetto strettamente legale. Ad oggi separazione e divorzio possono comportare un iter piuttosto lungo e molto spesso costoso per le famiglie.
Il mediatore familiare si colloca in una posizione ulteriore rispetto alle figure dello psicologo o del legale, ovvero si occupa di mediare favorendo il dialogo costruttivo nella coppia al fine di arrivare a decisioni ponderate su diversi aspetti.
Cosa fa il mediatore familiare
Questa figura piuttosto recente si occupa di favorire una comunicazione costruttiva della coppia in fase di separazione attorno ai temi più discussi, che molto spesso generano controversie che arrivano fino al tribunale.
Il mediatore familiare è un professionista esperto soprattutto nella gestione dei conflitti, in grado di mediare separando la componente emotiva presente in caso di divorzio dalle decisioni pratiche della coppia.
L’obiettivo di questa figura è quello di condurre la coppia, senza assumere parte alcuna nel conflitto, a prendere decisioni in modo personalizzato e specifico per il proprio futuro e quello dei figli. I temi trattati quindi possono riguardare gli aspetti economici, ad esempio per ciò che è inerente agli assegni di mantenimento dei figli o dei coniugi, oppure all’affidamento dei minori.
Particolarmente delicato è infatti l’aspetto che riguarda i figli, all’interno della coppia, in caso di separazione: molto spesso infatti i minori sono coinvolti nel conflitto dei genitori. Il mediatore familiare conduce la coppia ad una soluzione ottimale per i figli e per la gestione delle risorse economiche e patrimoniali che in un momento precedente erano condivise.
Questa professione per molto tempo non è stata regolamentata in Italia, tuttavia recentemente sono state introdotte delle norme specifiche intorno allo svolgimento di questo tipo di attività.
Regolamento per la professione di mediatore familiare
Il decreto apposito del 27 ottobre 2023 in Gazzetta Ufficiale è intervenuto per regolamentare la professione del mediatore familiare in Italia. Le norme contenute vanno a definire una disciplina specifica intorno a questa attività, che prende in considerazione diversi aspetti:
- Qual è l’attività professionale del mediatore familiare e quale la formazione;
- Quali sono i requisiti di onorabilità per svolgere la professione;
- Quali sono i corsi obbligatori che i mediatori devono seguire per svolgere la professione, oltre alle specifiche sulla formazione continua;
- Quali sono i requisiti che deve avere il formatore che segue i professionisti mediatori familiari;
- Quali sono le regole deontologiche della professione;
- Quali sono le tariffe che questo professionista può applicare.
Il mediatore familiare quindi ottiene una precisa definizione, precedentemente mancante: si tratta di una figura professionale che deve rimanere imparziale, in quanto soggetto terzo, che ha una formazione specifica, e che interviene quando ci sono difficoltà relazionali di coppia o la cessazione del rapporto. Il professionista può quindi agire in diversi momenti: prima, dopo o durante la separazione.
Come accade per altre professioni regolamentate, anche quella del mediatore familiare si deve basare sull’imparzialità, correttezza e responsabilità nello svolgimento dell’attività, operando con riservatezza e in buona fede. Questo professionista deve quindi seguire un’etica specifica e mantenere la neutralità.
Tariffe del mediatore familiare
Il decreto va a specificare anche come devono essere stabilite le tariffe che il professionista chiede alla coppia che assiste:
“Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.”
Il professionista deve rendere noto al cliente qual è il grado di complessità dell’incarico, tenendo conto dell’opera svolta effettivamente. La notula, o fattura, deve contenere i dettagli dell’intervento con gli importi da versare, e con le seguenti informazioni:
- Qual è il compenso per il professionista;
- Quali sono le spese;
- Quali sono gli oneri e i contributi;
- Il totale da pagare.
Ciascuno dei soggetti coinvolti corrisponde quindi al mediatore familiare per ogni incontro svolto 40 euro, applicando un calcolo che segue questi parametri:
- Bassa complessità e conflittualità: moltiplicare per 1;
- Media complessità e conflittualità: moltiplicare per 1,5;
- Alta complessità e conflittualità: moltiplicare per 2.
A questi si sommano i costi determinati in modo forfettario al 21% dell’importo calcolato.
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