Gli Esami di Stato per le abilitazioni professionali proseguiranno in modalità speciale fino al prossimo 31 dicembre 2024. A determinare questa sorta di proroga è stato il Decreto Milleproroghe – convertito nella Legge n. 18/2024 – entrato in vigore il 28 febbraio 2024.
Nello specifico l’articolo 6 prevede che per gli esami di abilitazione professionale, che si devono sostenere dopo aver conseguito una laurea, vengono prorogate le modalità straordinarie fino al 31 dicembre 2024. La deadline precedente era fissata al 31 dicembre 2023.
Esami di Stato professioni: la proroga al 31 dicembre per le modalità speciali
Il Decreto Milleproroghe va ad impattare direttamente anche sugli Esami di Stato. L’articolo 6, comma 3 – che è stato opportunamente rubricato come: Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali – ha previsto espressamente la proroga fino al 31 dicembre 2024 della norma transitoria che permette di svolgere determinati Esami di Stato con delle modalità particolari
È stato previsto, in estrema sintesi, che il Ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso uno o più decreti, provveda a definire delle disposizioni di deroga alle norme vigenti per organizzare e sostenere gli esami di Stato per le seguenti professioni:
- dottore agronomo e dottore forestale;
- architetto;
- assistente sociale;
- attuario;
- biologo;
- chimico;
- geologo;
- ingegnere;
- tecnologo alimentare;
- dottore commercialista ed esperto contabile;
- consulente del lavoro.
Dalla proroga che abbiamo appena citato risultano essere escluse le lauree abilitanti alle seguenti professioni:
- odontoiatra;
- farmacista;
- medico veterinario;
- psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo).
Risultano, inoltre, essere escluse anche le lauree abilitanti alle seguenti professioni:
- geometra laureato;
- agrotecnico laureato;
- perito agrario laureato;
- perito industriale laureato.
Tirocini ed altri esami
La norma introdotta attraverso il Decreto Milleproroghe prevede, tra l’altro, che il Ministero dell’Università possa definire delle modalità differenti da quelle ordinarie:
- le attività pratiche o l’eventuale tirocinio previsto per l’abilitazione delle professioni citate in precedenza;
- le prove integrative che devono essere sostenute per esercitare la professione di revisore legale;
- per gli eventuali esami di abilitazione per iscriversi nell’elenco nominativo degli esperti qualificati e nell’elenco nominativo dei medici autorizzati.
Come si svolge l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale in modalità speciale
E’ il Ministero dell’Università a stabilire con apposite ordinanze le modalità di espletamento degli esami di Stato per l’abilitazione professionale in modalità speciale.
Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile
Ad esempio nel 2023 per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile il MUR ha emanato Ordinanza Ministeriale n. 470 del 17-05-2023 in cui dispone fra le altre cose:
Articolo 6
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza.
2. A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
3. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni.
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal DPR n. 328/2001
Per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal DPR n. 328/2001 ha emanato l’Ordinanza Ministeriale n. 472 del 17-05-2023 nel quale dispone fra le altre cose:
Articolo 10
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza ovvero in presenza presso le sedi elencate nella Tabella allegata.
2. A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
3. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni degli esami di Stato per l’anno 2023. Ai fini della costituzione delle commissioni per gli esami Il Ministro dell’università e della ricerca 8 di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo si applicano le disposizioni previste dal decreto attuativo dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.