Una recente sentenza del TAR della Campania ha aggiunto un nuovo tassello a una delle discussioni più frequenti relative ai concorsi, ovvero quello della cattiva pratica di copiare ai concorsi pubblici.
Il dubbio riguarda il caso in cui vi siano in sede di correzione due elaborati di candidati diversi apparentemente identici fra di loro. Come si fa a stabilire chi ha copiato da chi?
Copiare ai concorsi pubblici, fatto e diritto
Il TAR specifica (se fosse ancora necessario) che ai concorsi non si può copiare, ricordando che Copiare ai concorsi pubblici è reato (Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 32368/2010).
Ma come si fa a tutelare il copiato dal copiante? I criteri sono contenuti in una serie di norme e sentenze che nel corso degli anni hanno stabilito una serie di importanti aspetti da tenere in considerazione.
Il caso specifico ha riguardato non un vero concorso (il principio è lo stesso), ma l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2015 presso la Corte di Appello di Napoli.
La candidata in sede di prima correzione del proprio elaborato, un tema in materia di diritto penale, superava la prova ottenendo un punteggio di 92, 2 punti oltre il minimo di 90 fissato per tale prova.
Presenza di due elaborati uguali in sede di correzione
Durante la correzione di altri elaborati, la commissioni esaminatrice si accorgeva però della presenza di un altra prova, consegnata da altro candidato, il cui commento centrale era praticamente identico a quello della candidata su indicata.
A questo punto le prove venivano entrambe annullate e i candidati entrambi non ammessi alla successiva prova orale.
Tuttavia, acquisiti gli atti dell’esame, ovvero l’atto di annullamento e la copia di entrambi gli elaborati contestati, la candidata ricorreva presso il Tribunale Amministrativo.
Infatti, anche se gli elaborati presentavano diversi punti all’apparenza identici fra di loro, nello svolgimento della prova dell’altro candidato vi erano diversi errori evidenziati dalla commissione esaminatrice, anche di tipo ortografico, a differenza della propria prova che era praticamente perfetta da questo punto di vista.
Per la ricorrente vi era una errata applicazione dell’art. 23 del R.D. 22.01.1934 n. 37, in quanto era palese il fatto che un candidato avesse copiato l’altro candidato (probabilmente durante una delle due pause per andare in bagno) e non vi fosse di fatto un plagio reciproco, ovvero una collaborazione volontaria fra i due.
Conclusioni
Il regolamento del bando di esame ovvero i “Criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2015” prevedeva che, se in sede di valutazione degli elaborati scritti, le sottocommissioni avessero rilevato “la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza”, avrebbero dovuto procedere all’annullamento di entrambe le prove.
Tuttavia lo stesso regolamento prevedeva che se la Commissione fosse riuscita “ad individuare il candidato plagiante”, avrebbe dovuto “procedere all’esclusione solo di quest’ultimo”.
Come stabilire chi ha copiato
In conclusione quindi in presenza di due prove pressochè identiche nella sostanza, è possibile stabilire chi ha copiato da chi, in base alla eventuale presenza di errori ortografici, grammaticali, lessicali e sintattici.
In tal senso in presenza di elaborati elaborati uguali errori evidenti non vanno puniti entrambi i candidati, ma solo il candidato che presenta tali errori, in quanto questi rendono palese come il redattore dello stesso non avesse piena consapevolezza di quanto scritto.
Perciò, va ribadito che la presenza nel parere in diritto penale del candidato n. 2916 di molteplici errori, ortografici, grammaticali, lessicali e sintattici, nonché di trascrizione del dettato dell’art. 41 c.p. (posti in luce dalla difesa di parte ricorrente) renda palese come il redattore dello stesso non avesse piena consapevolezza di quanto scritto;
che sia, quindi, assolutamente plausibile che sia stato questi ad aver operato un plagio dell’elaborato del candidato n. 2910 (essendo invece quest’ultimo privo di errori analoghi e caratterizzato da un’esposizione compiuta e coerente);
che la Commissione, essendo facultata a tanto in forza dei criteri prefissati per dare uniformità alle valutazioni degli elaborati, avrebbe dovuto allora procedere a stabilire appunto chi, tra i candidati individuati con i nn. 2910 e 2916 (autori di due lavori in materia di diritto penale pressoché identici), fosse il plagiante;
che risulta, pertanto, illegittima per i lamentati vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la semplicistica scelta della Commissione di annullare le prove di entrambi i candidati.
Sentenza TAR Campania 4348-2017 (68,1 KiB, 1.011 hits)