Importantissime novità in tema di norme sull’accesso ai concorsi pubblici sono giunte quest’anno. Il riferimento va in particolare a quanto approvato dall’attuale Esecutivo lo scorso aprile, ovvero il decreto legge n. 44 che contiene disposizioni urgenti per il potenziamento delle capacità amministrativa della PA, in prospettiva dell’attuazione del PNRR.
Si tratta di un apparato di regole che mira a rendere i concorsi maggiormente al passo con i tempi, più compatibili con le richieste e le necessità di uffici pubblici riorganizzati e più efficienti rispetto al passato. Il citato decreto, convertito poi nella legge n. 74 del 21 giugno scorso, ha di fatto modificato quanto nel nel DPR n. 487 del 1994.
In particolare spicca una norma che probabilmente già molti di coloro che si sono cimentati, o si cimenteranno in concorsi pubblici nei prossimi mesi, hanno sentito nominare. Ne parleremo di seguito perché nient’affatto secondaria per ciò che attiene ai concorsi pubblici, al loro svolgimento e alla pubblicazione delle graduatorie finali. Ci riferiamo alla cosiddetta norma taglia idonei, la quale peraltro ha creato qualche malumore ed alimentato alcune polemiche sull’effettiva opportunità di inserirla nella riforma dei concorsi pubblici.
Ecco perché proprio su di essa ci focalizzeremo nel corso dell’articolo. I dettagli.
Che cos’è la norma taglia idonei nei concorsi
Oltre alle novità in tema di concorsi pubblici che attengono – tra le altre – allo snellimento dell’accesso agli impieghi nella PA, alla parità di genere, alla digitalizzazione delle procedure, alla previsione di una tipologia di selezione (concorso per esami, concorso per titoli ed esami, corso-concorso) maggiormente in linea con la specificità dei profili professionali richiesti nel bando di concorso stesso, spicca la specifica norma – conosciuta come “taglia idonei” – che si applica alle graduatorie approvate dal 22 giugno 2023 in poi, ovvero dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione n. 74 sopra citata.
Ebbene, detta norma “taglia idonei” ha questo nome perché nei concorsi pubblici saranno ritenuti effettivamente idonei i candidati inseriti nella graduatoria finale, entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli messi in palio.
In altre parole, il tetto del 20% fa riferimento al numero degli idonei successivi all’ultimo dei candidati che hanno vinto il concorso, e pertanto il tetto al 20% non si stabilisce sul numero dei posti messi a concorso – ma sul totale dei candidati inseriti in graduatoria dopo quelli che hanno conseguito in graduatoria i posti che danno diritto all’assunzione.
Inoltre, in caso di rinuncia o dimissioni del candidato entro un semestre dall’assunzione, la singola PA può dare luogo allo scorrimento della graduatoria finale, ma rispettando comunque detto limite.
La finalità del tetto idonei non è difficile da intuire. Infatti la regola è stata introdotta per velocizzare l’intera procedura di selezione del singolo concorso pubblico nella PA e assumere soltanto i candidati più preparati.
Distinzione vincitori e idonei nei concorsi pubblici
Quanto abbiamo visto poco sopra ci porta a ricordare che nella graduatoria finale di un qualsiasi concorso pubblico, sono presenti sia i vincitori del concorso, sia gli idonei. I primi sono i candidati che, per merito e titoli, rientrano nel numero dei posti banditi e sono subito assunti, mentre i secondi sono i soggetti che, pur avendo superato le prove d’esame, non fanno parte dei vincitori in quanto non ci sono abbastanza posti disponibili e hanno ottenuto in graduatoria finale un punteggio più basso dei vincitori.
Gli idonei non possono essere assunti immediatamente, ma possono essere reclutati più avanti attraverso il meccanismo dello scorrimento della graduatoria – pur con il limite visto sopra.
Un esempio pratico della norma ‘taglia idonei’
Abbiamo detto in precedenza che il tetto al 20% non si calcola sul numero dei posti in palio, ma sul totale dei candidati immessi in graduatoria finale, dopo coloro che hanno conseguito i posti che danno diritto all’assunzione.
Pensiamo ad esempio ad una PA che lancia un concorso per 50 posti e 200 persone superano le prove di esame. I primi 50 della graduatoria vincono il concorso e ottengono il posto, mentre gli idonei sarebbero in totale 150. Proprio su questi ultimi scatterà il tetto taglia idonei del 20%, con la conseguenza che soltanto 30 candidati saranno considerati idonei scorribili e dunque in grado di essere assunti in un secondo tempo. In particolare saranno quelli compresi tra il 51esimo e l’80esimo posto della graduatoria.
Quando non si applica il tetto alla graduatoria? Le esclusioni
Sulla scorta delle precisazioni giunte nelle ultime settimane da parte del Ministero per la PA, il tetto agli idonei pari al 20% non vale nei confronti dei concorsi pubblici banditi:
- per fare assunzioni con contratto a tempo determinato;
- da Regioni, Province, enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che implichino un numero di posti messi a concorso inferiore alle 20 unità;
- per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, dei ricercatori, del personale universitario e dell’istituto superiore di sanità e del personale in regime pubblicistico;
- da Comuni con popolazione al di sotto dei 3mila abitanti.
Pertanto se il tetto del 20% per gli idonei ai concorsi pubblici è oggi la regola generale, è pur vero che ci sono delle eccezioni. Per le PA nei confronti delle quali non è previsto un tetto, varrà la regola generale con la facoltà di scorrimento della graduatoria di tutti gli idonei fino alla decadenza della graduatoria stessa.
Bandi di concorso e graduatorie: ulteriori chiarimenti
Infine non dimentichiamo che con la riforma dei concorsi pubblici la pubblicazione del singolo bando avverrà non più sulla Gazzetta Ufficiale, ma sul portale inPA e sul sito web istituzionale della PA cui la selezione si riferisce.
Non solo. Chi intende sostenere una selezione nella PA deve ricordare che la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici è pari ad un un biennio dalla data di approvazione. Ma attenzione perché i soggetti che risultano idonei o vincitori, ma non assumono servizio entro la data fissata e senza un giustificato motivo, decadono dalla graduatoria del concorso stesso.
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