Il decreto correttivo del Jobs Act è intervenuto, tra gli altri, anche sul D.lgs 148 del 2015. Vediamo dunque quali sono le conseguenze per i Contratti di Solidarietà.
Il Decreto Legislativo 185 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre scorso, integra e modifica le disposizioni previste dal Jobs Act attraverso i decreti 81, 148, 149, 150 e 151.
Ci siamo quindi concentrati sul Decreto Legislativo 148 del 2015, quello cioè contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In questo caso analizzeremo come il decreto correttivo del Jobs Act è intervenuto in materia di contratti di solidarietà. L’intento di fondo è quello di rilanciare il contratto di solidarietà “espansivo”, dove la riduzione di orario è mirata all’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato.
Il D.Lgs 185/2016 concretizza quanto sopra prevedendo per le aziende la possibilità di trasformare un contratto di solidarietà difensivo in espansivo. Vediamo dunque brevemente di cosa si tratta.
Leggi anche: Modifiche al Jobs Act e contratti di solidarietà espansivi
Leggi anche: I Contratti di Solidarietà, criteri e modalità applicative
Leggi anche: I Contratti di Solidarietà dopo il 1° luglio 2016
Contratti di Solidarietà, da difensivo ad espansivo
L’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs 185/2016 integra l’art. 41, comma 3, del D.Lgs 148/2015 (contratti di solidarietà espansiva) come segue:
3-bis. I contratti di solidarietà (*) di cui all’articolo 21, comma 5, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
(*): contratti di solidarietà difensiva (vedi integrazioni salariali straordinarie – causali di intervento, art. 21, comma 1, lettera c), D.Lgs 148/2015).
Viene inoltre stabilito che:
- ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, e il datore di lavoro integra il trattamento almeno fino alla misura dell’integrazione originaria;
- l’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e la contribuzione figurativa applicata è quella all’art. 6 del D.Lgs 148/2015;
- trova applicazione l’art. 21, comma 5, del D.Lgs 148/2015 in merito alle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa per la riduzione di orario (restano a carico dell’INPS o della gestione di riferimento, ad eccezione di quelle dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo);
- la contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs 148/2015 è ridotta del 50%;
- il contributo per le assunzioni di cui al comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs 148/2015, o l’agevolazione contributiva per i lavoratori tra 15 e 29 anni di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applicano solo per il periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza.
- il periodo di cui sopra si computa ai fini degli art. 4 e art. 22, comma 5, del D.Lgs 148/2015 relativi alla durata del trattamento. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 41 dello stesso decreto.
Appare quindi evidente, anche attraverso le agevolazioni previste, il tentativo di rilanciare il contratto di solidarietà espansivo.
Accordi conclusi in sede governativa
Il D.Lgs 185/2016, sempre all’art. 2, integra ulteriormente anche l’art. 42 del D.Lgs 148/2015, quello cioè che da disposizioni relative ai trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati.
Nello specifico, per gli accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31.07.2015 riguardanti aziende di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, il cui piano industriale abbia previsto il contratto di solidarietà, può essere concessa la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del D.Lgs 510/1996.
La durata della decontribuzione per le aziende viene stabilita da apposita commissione e comunque entro il limite di 24 mesi.
Decreto correttivo del Jobs Act G.U. (271,8 KiB, 1.759 hits)